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R.D. 20/12/1928 n. 3298

Regio Decreto 20/12/1928 n. 3298

Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

-veduto l'art. 1 della Legge 31/01/1926 n. 100;

- veduto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 01/08/1907 n. 636;

-veduto il Regio Decreto 30/12/1923 n. 2889;

-veduto il Regolamento 03/08/1890 n. 7045;

-veduto il Regolamento 03/02/1901 n. 45;

-veduto il Regolamento 21/07/1927 n. 1586;

-uditi i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio di Stato;

-sentito il Consiglio dei Ministri;

- sulla proposta del capo del governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; abbiamo decretato e decretiamo: è approvato l'unito regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, il quale sarà vistato e sottoscritto, d'ordine nostro, dal capo del governo, primo ministro segretario di stato, ministro per l'interno, proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma,addì 20/12/1928 Vittorio Emanuele Mussolini. Visto, il guardasigilli: Rocco. Registrato alla corte dei conti, addì 25/01/1929 atti del governo, registro 280, foglio 229 - Ferzi. Annesso a regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni. R.D.12/02/1928 n. 3298 - Approvazione regolamento vigilanza sanitaria carni.

TITOLO Dei mattatoi pubblici e privati - costruzione - direzione - ordinamento.

Art.1. La macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione, deve essere eseguita esclusivamente nei pubblici macelli in tutti i comuni che ne sono provvisti. Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustifichino il provvedimento, può essere consentita dall'autorità comunale, previa approvazione prefettizia, la macellazione per uso privato od a scopo industriale anche fuori del pubblico macello, con le norme e le garanzie stabilite agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento. Nei comuni non ancora provvisti di pubblico macello, la macellazione deve eseguirsi in appositi locali, riconosciuti idonei dall'autorità comunale, su con- forme parere del veterinario comunale.

Art. 2. I comuni che, a norma delle vigenti disposizioni, debbono avere un pubblico macello, e non v'abbiano ancora provveduto, vi saranno obbligati d'ufficio, con le modalità prescritte dalla legge comunale e provinciale. Per i comuni con popolazione inferiore a quella prevista per l'obbligatorietà della costruzione del macello, il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, potrà procedere alla istituzione di consorzi obbligatori, per la costruzione di macelli consorziali, quando sussistano condizioni locali a ciò favorevoli. Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, può procedere alla trasformazione in consorziali di macelli che per la loro ubicazione ed organizzazione si prestino allo scopo. La istituzione del consorzio sarà fatta secondo le norme stabilite in materia.

Art. 3. I pubblici macelli devono essere costruiti in località adatta, con sviluppo edilizio e tecnico proporzionato alla entità della macellazione ed in modo da soddisfare completamente alle esigenze igienico-sanitarie, industriali ed quelle dei servizi. Devono, inoltre, essere forniti dei mezzi, istrumenti ed apparecchi indispensabili per eseguire le necessarie ricerche microscopiche sperimentali. I progetti di costruzione dei pubblici macelli devono ottenere il parere favorevole del consiglio provinciale di sanità.

Art. 4. I macelli di capoluogo di provincia e quelli che hanno notevole importanza in rapporto all'entità della macellazione, oltre che rispondere ai requisiti di cui all'art. 3, devono avere un reparto per le macellazioni d'urgenza; un frigorifero per la conservazione delle carni, ove non sia possibile di disporre di un frigorifero preesistente idoneo allo scopo; uno spaccio per la vendita delle carni di bassa macelleria, di cui agli articoli 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 45, 46, 47, 48 e 49, ed apparecchi adatti per la salagione, preparazione, cottura, sterilizzazione delle carni da adibirsi all'alimentazione previo trattamento; un impianto per la distruzione o la denaturazione delle carni e dei visceri non adatti al consumo, nonché dei rimanenti avanzi animali. Lo spaccio di bassa macelleria, per esigenze commerciali e per comodità del pubblico, potrà anche trovarsi fuori del macello semprechè sia mantenuto sotto diretta sorveglianza sanitaria. L'impianto per la distruzione e denaturazione delle carni, visceri, ecc. Potrà funzionare, ove sia conveniente, anche per altri comuni viciniori, quale sardigna consorziale; e potrà, quando particolari esigenze lo richiedano, essere posto in località adatta, anche fuori del macello.

Art. 5. La costruzione dei macelli annessi agli stabilimenti privati per la preparazione delle carni insaccate, delle carni in conserva, delle carni in scatola, degli estratti di carne, brodi ed altri prodotti alimentari in genere, è consentita, su domanda dell'interessato, dal prefetto, previo parere del consiglio provinciale di sanità, quando sia stato accertato che l'entità della macellazione necessaria allo stabilimento è superiore alla potenzialità del macello comunale, o quando siano deficienti i mezzi di viabilità e di rapida comunicazione. La costruzione ed il funzionamento di detti macelli, dal lato tecnico ed igienico- sanitario, debbono uniformarsi alle norme stabilite pei pubblici macelli dal presente regolamento.

Art. 6. La direzione e l'ispezione sanitaria dei pubblici macelli debbono essere affidate ai veterinari municipali. Nei comuni sprovvisti di servizio veterinario, la ispezione delle carni da ma- cello deve farsi dal veterinario di comuni viciniori o da un veterinario libero esercente debitamente incaricato, o, quando ciò non sia possibile, dall'ufficiale sanitario. R.D.12/02/1928 n. 3298 - Approvazione regolamento vigilanza sanitaria carni.

Art. 7. La nomina a direttore del pubblico macello dei capoluoghi di provincia deve farsi in seguito a pubblico concorso per titoli e prove di esame scritte, orali e pratiche di ispezione delle carni e di polizia sanitaria. La commissione giudicatrice è composta di tre professionisti veterinari specialmente competenti nella materia, nominati dal prefetto; essa propone all'amministrazione comunale non più di tre nomi in ordine di merito e la nomina deve cadere sopra una delle persone designate. Con provvedimento del prefetto, su parere del consiglio provinciale di sanità, l'obbligo del concorso per esame per la nomina del direttore del pubblico macello può essere esteso anche a quei comuni non capoluoghi di provincia, nei quali la macellazione presenti considerevole, eccezionale importanza.

Art. 8. Un regolamento speciale, deliberato dalle amministrazioni comunali o dalle rappresentanze consorziali, redatto ed approvato secondo le norme stabilite dall'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907 n. 636, e dal- l'art. 78 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2889, per i regolamenti locali di igiene, disciplinerà il servizio dei pubblici macelli, di quelli privati e della bassa macelleria.

TITOLO II Della macellazione e della ispezione degli animali e delle carni nei mattatoi pubblici e privati.

Art. 9. Per la macellazione degli animali si devono adottare procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile, usando apparecchi esplodenti a proiettile captivo, oppure la recisione del midollo allungato (enervazione), ovvero altro sistema da riconoscersi idoneo dall'autorità prefettizia, sentito il consiglio provinciale di sanità. L'abbattimento deve essere immediatamente seguito dalla recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (comunemente detta jugulazione), per ottenere il più completo dissanguamento. La macellazione con la recisione del midollo allungato (enervazione) deve essere eseguita esclusivamente da personale di sicura abilità, debitamente autorizzato dal direttore del macello. Le macellazioni, da eseguirsi in osservanza di precetti religiosi, dovranno sempre aver luogo col pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi.

Art. 10. La insufflazione d'aria nel connettivo sottocutaneo e nei polmoni deve sempre eseguirsi con mezzi meccanici, riconosciuti idonei dal direttore del ma- cello.

Art. 11. Gli animali da macello devono essere sottoposti alla visita sanitaria immediatamente prima della macellazione. L'ispezione sanitaria delle carni deve seguire appena avvenuta la macellazione stessa. Le dette operazioni devono compiersi tanto nei pubblici macelli, quanto nei macelli privati debitamente autorizzati, entro i limiti di un orario diurno da stabilirsi dall'autorità comunale d'accordo col direttore del macello, in guisa da garantire la continuità della vigilanza sanitaria. Per i macelli privati, annessi a stabilimenti industriali, debitamente autorizzati a norma dell'art. 5 del presente regolamento, l'orario viene stabilito sentito anche l'interessato.

Art. 12. L'ispezione sanitaria delle carni deve essere metodica, accurata e minuziosa: nessuna parte, nessun viscere devono essere sottratti alla visita ed asportati dai locali di macellazione, prima che il sanitario abbia emesso il suo giudizio.

Art. 13. I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell'art. 6, lo sostituisce. Il detto sanitario fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.

Art. 14. Nei casi di macellazione d'urgenza, il veterinario comunale, o chi, a norma dell'art. 6. Lo sostituisce, deve essere immediatamente avvertito, per i necessari accertamenti sanitari e per poter constatare se effettivamente era giustificata la necessità della pronta macellazione. Qualora non risulti dimostrata l'urgenza ed appaia evidente il dolo, il suddetto sanitario deve farne denunzia all'autorità comunale per i provvedimenti del R.D.12/02/1928 n. 3298 - Approvazione regolamento vigilanza sanitaria carni. caso, anche nei riguardi delle penalità stabilite dall'art. 61 del presente regolamento.

Art. 15. Nei macelli annessi a stabilimenti privati per la lavorazione delle carni è rigorosamente proibito introdurre e macellare animali destinati alla macellazione d'urgenza. Inoltre, se fra gli animali che vi sono macellati vi saranno assegnazioni alla bassa macelleria, le relative carni debbono essere inviate al pubblico macello, per l'ulteriore destinazione, ai termini degli articoli 47 e 48 del presente regolamento.

Art. 16. A prova dell'avvenuta ispezione, le carni ed i visceri degli animali ammessi regolare consumo, qualunque sia la specie cui l'animale appartiene, verranno contrassegnati con bollo del comune, munito della sigla v.s. (visita sanitaria) . Le carni equine porteranno in aggiunta, a grandi lettere, la scritta equino. Il veterinario apporrà sulle carni il numero dei bolli sanitari che crederà opportuno.

Art. 17. In ogni macello deve tenersi un registro a madre e figlia, nel quale sarà regolarmente annotata ogni macellazione, con le seguenti indicazioni

a) nome e cognome del proprietario dell'animale macellato

b) specie, sesso, età dell'animale

c) esito della visita

d) data della macellazione

e) firma del veterinario ispettore e bollo dell'ufficio. Il tagliando, da staccarsi dal registro, sarà consegnato al proprietario dell'animale macellato.

Art. 18. L'ammissione al consumo alimentare delle carni di animali abbattuti o morti per malattia, per traumi o per altra causa, salvo le eccezioni di cui al seguente

art. 19, è subordinata all'osservanza degli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento. È perciò fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunziare all'autorità comunale ogni caso di morte dei propri animali.

 

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