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O.P.C.M. 26/09/2006 n. 3543

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/09/2006 n. 3543

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

-Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

-Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazio ni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica;

- Considerato che la situazione emergenziale in atto nella città di Roma, relativa al traffico ed alla mobilità, presenta peculiarità tali da condizionare negativamente la qualità della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti;

-Considerato, inoltre, che la situazione di pregiudizio per i cittadini è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;

-Considerato, altresì, che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati, in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici «fattori di rischio», connessi alla situazione del traffico cittadino, e che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza, che consenta un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita;

-Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio della Capitale della Repubblica;

-Vista la nota del comune di Roma del 14 luglio 2006;

-Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

-Acquisita l'intesa della regione Lazio;

-Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art.1.

1. In relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità suscettibili di compromettere la qualità della vita della collettività interessata, il sindaco di Roma è nominato, fino al 31 dicembre 2008, commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della Capitale.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento per materia o progetti determinati, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario, provvede

a) all'individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilità, del controllo della sosta e per il miglioramento della circolazione stradale, in particolare disponendo: a1) per la realizzazione di parcheggi, aree pedonali, piste ciclopedonali, strade e corsie riservate al trasporto pubblico e zone a traffico limitato; a2) per l'installazione di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilità, anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate alla identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, in deroga all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999 n. 250; a3) per il potenziamento dell'efficacia operativa del Corpo di polizia municipale, stabilendo le misure organizzative ed impartendo le necessarie direttive operative indispensabili ad assicurarne l'ottimale utilizzazione ai fini della regolazione del traffico e della mobilità, anche in deroga agli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, agli

articoli 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'art. 13 della legge regionale 14 gennaio 2005 n. 1 e attivando contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e limitatamente al personale del Corpo di polizia municipale all'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, ricorrendo anche all'utilizzo delle graduatorie di concorso oltre i limiti di vigenza temporale per esse previsti, nel limite massimo di mille unità fermo restando, con riferimento al restante personale comunale non del corpo di polizia mu- nicipale, il rispetto dell'obbiettivo di economia di spesa fissato nell'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005; a4) per il compimento delle attività conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999 n. 460, i cui termini sono comunque ridotti alla metà:

b) alla predisposizione di un apposito piano parcheggi recante la definizione urgente delle progettazioni e la successiva realizzazione di parcheggi pertinenziali, a rotazione, sostitutivi e di scambio, ovvero l'ampliamento e la riqualificazione di parcheggi già esistenti, consentendone l'acquisizione in diritto di superficie o comunque la disponibilità, anche a privati, se del caso in deroga al vincolo di pertinenzialità previsto dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122. A tal fine il commissario delegato acquisisce il parere dei municipi territorialmente competenti, da esprimersi entro 15 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevolmente acquisito

c) all'approvazione di un piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie ed alla conseguente urgente realizzazione dei lavori, relativi, specificamente: c1) alla rete viaria radiale e circolare della Capitale, anche in coerenza con gli interventi programmati sul trasporto collettivo, anche al fine di realizzare i «corridoi per la mobilità collettiva» previsti nel piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale di Roma; c2) ai nodi di interscambio facilmente accessibili dalle reti viarie in corrispondenza dei terminali delle linee di trasporto pubblico

d) al potenziamento del trasporto pubblico locale, mediante l'esecuzione, in termini di somma urgenza, di opere integrative o complementari alle linee del trasporto rapido di massa già attive o in corso di realizzazione, delle opere suddette alle imprese già operanti sulle stesse linee

e) alla predisposizione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, di uno studio di progettazione ed alla successiva realizzazione di un'elisuperfice al fine di fornire un adeguato supporto logistico ai mezzi impegnati nelle attività di soccorso.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al presidente della regione Lazio, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del sindaco di Roma-commissario delegato.

5. Il commissario delegato fornisce ogni opportuna direttiva per assicurare la sinergia operativa dei soggetti che provvedono alla realizzazione degli interventi nel territorio comunale allo scopo di contenere i disagi per la circolazione stradale.

6. Il commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, al Comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale degli Uffici del comune di Roma costituendo, ove necessario, una apposita struttura dedicata. A tal fine il medesimo commissario è autorizzato ad implementare, per la durata dello stato di emergenza, le predette strutture con personale, anche dirigenziale, appartenente a pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed a società partecipate dall'amministrazione comunale posto in posizione di comando o distacco nel limite massimo di dieci unità, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità, nonchè di personale assunto con contratto a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario è autorizzato altresì ad avvalersi di esperti nella misura massima di tre unità cui è corrisposto un compenso nel limite massimo annuo, per ciascuno, del trattamento economico corrisposto, nel medesimo periodo, ai dirigenti apicali del comune di Roma.

3. Il commissario delegato può autorizzare il personale in servizio presso l'amministrazione comunale impiegato nelle attività connesse al superamento del contesto emergenziale in rassegna, nel limite di quaranta unità, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 30% dell'indennità di posizione in godimento.

4. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 può essere corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità fino al 30% del trattamento economico in godimento.

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse assegnate al commissario delegato di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Il commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, comprese le risorse stanziate nel bilancio dello Stato in attuazione della legge 15 dicembre 1990 n. 396, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi nel limite massimo di 93 milioni di euro di spesa corrente, ivi inclusa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della deroga di cui all'art. 1, comma 2, lettera a3), e di 700 milioni di euro di spesa in conto capitale, per il periodo temporale di vigenza della presente ordinanza.

 

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