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Legge 20/03/1865 n. 2248Legge sulle opere pubbliche (allegato F). TITOLO I Delle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici relative alle opere pubbliche Art. 1. Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici: a) le strade nazionali così ordinarie, come ferrate, per gli studi e formazione di progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia; b) le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle società, per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio; c) l'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade sociali che lo Stato si incaricasse di esercitare; d) le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguiscono a spese delle province e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge; e) i cali demaniali così di navigazione, come d'irrigazione per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle acque, e la polizia della navigazione; f) il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiali, i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapporti tecnici; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi; g) le opere ed i lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiagge marittime e la polizia tecnica relativa; h) la conservazione dei pubblici monumenti d'arte per la parte tecnica; i) la costruzione, le ampliazioni, i miglioramenti e la manutenzione degli edi fici pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e quelli i quali tuttoché facenti parte del patrimonio dello Stato non servono ad uso pubblico; k) lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi. TITOLO II Estratto delle disposizioni relative alle strade vicinali Art. 9 Le strade ordinarie d'uso pubblico sono distinte in nazionali, provinciali, comunali e vicinali. Art. 19 Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali. Art. 20 Gli elenchi delle strade approvati definitivamente, e di cui sarà deposta copia negli archivi delle prefetture, fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione. Le questioni però che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime delle opere annesse sono giudicati dai tribunali ordinari. Art. 51 La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà e persone. Il municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti. In caso di divergenza o conflitto tra il municipio e gli interessati deciderà la deputazione provinciale. Art. 52. Il sindaco, d'ufficio o ad istanza degli interessati, convoca, annualmente quando occorra, gli utenti delle strade vicinali per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di cui sarà stata verificata la necessità e sul riparto della spesa. Non intervenendo all'adunanza la metà dei chiamati, o non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli interventi, o non eseguendosi poi quanto fu deliberato, l'affare è deferito alla risoluzione del consiglio comunale. La giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, se gli interessati trascurino di eseguirli entro il termine prefisso nella deliberazione del consiglio decorrente dalla pubblicazione della medesima. Contro le deliberazioni del consiglio comunale può entro lo stesso termine essere mosso reclamo alla deputazione provinciale, la quale decide definitivamente. La quota di spesa assegnata a ciascuno interessato si esige nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri utenti per il rimborso. Art. 53 Il riparto delle prestazioni fra gli utenti, una volta stabilito per effetto della presente legge, resta obbligatorio finchè, a norma dei casi sopra contemplati, non sia modificato o nella riunione degli interessati, o dal consiglio comunale, o dalla deputazione provinciale, od in conseguenza di sentenza giudiziale. Art. 54. Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del consiglio comunale, quando il comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi che rappresenti il terzo del contributo. La giunta comunale provvede per la formazione del consorzio previa convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla deputazione provinciale che statuirà definitivamente. Art. 55 Nessuno può senza mandato o licenza dell'amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, né alterarne la forma od invaderne il suolo. È proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, nonché alle piantagioni che appartengono alla strada stessa. Art. 56 È vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque, nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canapa o lino. È ugualmente vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi Art. 57 1. Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali, nonché per l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, le Province, i Comuni o i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, ne il loro piano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla deputazione provincia le, da cui rispettivamente dovrà previamente ottenersi licenza. Art. 58 È proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti e le regolari concessioni. Art. 59 I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze. Art. 60 Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile. Art. 61 La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, se- condo il bisogno, un contrafosso. Art. 64 Non è lecito di condurre a trascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorché in parte fossero sostenuti da ruote. È pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori, e salvo pure l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o di neve. Art. 65 Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venire ingombrato né di giorno né di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio ed altro uso a comodo pubblico dietro il permesso dell'autorità competente. Art. 66 Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio: a) per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri; b) per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta 3 metri. Art. 67 Per tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifizi che interessano la sicurezza o la salubrità pubblica la distanza sarà fissata caso per caso dalla competente autorità. Art. 68 Per i canali, per fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure, dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato. Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda. Art. 69 È vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori delle seguenti: a) per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada; b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rileva- to.In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada; c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri misurati pure dal ciglio della strada. Art. 75 I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante che si protengono oltre il ciglio stradale. Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del sindaco, potrà l'Amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti. Art. 76 I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade deb- bono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica. Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minacciano rovina, l'autorità della Provincia o del Comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza. In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante le notte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno dal l'Amministrazione prescritte. Art. 81 È vietato di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale. I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste. Art. 84. Nessuno può ingombrare o scaricare acque o fare opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle strade vicinali o alteri la forma di esse. I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato. TITOLO VI Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici Capo I - Disposizioni preliminari. Art. 319 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato si eseguiscono coi fondi e dentro i limiti determinati dall'annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali. Art. 320 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e conservazione delle opere pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono. Sono straordinarie quelle che si richiedono per l'eseguimento di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti. Art. 321 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i comuni ed i consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico. La ripartizione di questa somma, da approvarsi per decreto reale, è fatta dal Ministero dei lavori pubblici a benefizio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge e che sono definitivamente ordinate o già in corso di esecuzione. Il Ministero dei lavori pubblici invigilerà al giusto impiego dei sussidi accordati. |
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