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Legge 17/04/1925 n. 473

Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446 concernente facoltà, agli utenti delle strade vicinali, di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse.

Art. 1

1. Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.

2. I consorzi permanenti costituiti anteriormente al presente decreto a termini dell'art. 54 della legge 20/03/1865 n. 2248; sulle opere pubbliche per la conservazione delle strade, possono anche deliberarne la sistemazione o la ricostruzione colle norme fissate per i nuovi consorzi negli articoli seguenti.

Art. 2

1. La domanda per la costituzione del consorzio è presentata al sindaco del comune da un numero di utenti che rappresenti o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia sommaria di massima. 2. Alla domanda deve unirsi, oltre tale perizia, il progetto di statuto consorziale e lo schema dell'elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della spesa fra essi.

3. La giunta municipale, sentiti gli utenti, formula tutte le proposte per la costituzione del consorzio, le quali vengono depositate, per la durata di 15 giorni, presso l'ufficio comunale. L'avviso di deposito è pubblicato nell'albo pretorio, ed è notificato agli utenti dal messo comunale.

4. Il consiglio comunale, decorsi almeno altri quindici giorni, decide sui reclami che nei detti termini fossero stati prodotti; e, tenute presenti le proposte della giunta, approva la costituzione del consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa.

5. Copia della deliberazione consiliare è pubblicata all'albo pretorio durante quindici giorni; e dall'esito dei reclami è dato avviso agli interessati.

Art. 3

1. Il comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in mi- sura variabile da un quinto sino alla metà della spesa secondo la diversa importanza delle strade.

2. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa.

3. Il comune è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso.

Art. 4

1. Per far fronte alle spese riguardanti la viabilità vicinale il comune può costituire un fondo speciale, stabilendo, ove occorra, una sovrimposta addizionale sui terreni e sui fabbricati, in misura non eccedente i centesimi quindici per ogni lira d'imposta erariale.

2. In quanto con l'applicazione di tali centesimi venga ad eccedersi il limite legale di cui all'art. 309 della legge comunale e provinciale, saranno osservate le norme di cui al successivo art. 310 della stessa legge.

3. Le deliberazioni prese dal consiglio comunale a norma di questo articolo e del precedente, sono in ogni caso soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 5

1. Nei casi per i quali sarebbe obbligatorio il concorso del comune, questo può promuovere d'ufficio la costituzione del consorzio, ed assumere altresì direttamente la esecuzione delle opere.

Art. 6

1. Per la validità delle deliberazioni, che approvano i progetti esecutivi delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, è necessario il voto favorevole di un numero di utenti, il quale rappresenti od assuma un complessivo contributo non inferiore ai sei decimi della spesa totale, computato il concorso del comune obbligatorio o facoltativo.

Art. 7

1. I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale, tenuto conto delle modificazioni disposte dalla giunta provinciale amministrativa. Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi dal prefetto; è l'esattore comunale è tenuto alla riscossione con lo stesso aggio che gli spetta per le imposte.

2. Il contributo costituisce onere reale del fondo; ma niuno degli utenti può essere costretto a pagare annualmente, per le opere previste nel presente decreto, un contributo superiore al doppio dell'imposta principale gravante sul suo fondo.

Art. 8

1. E' in facoltà degli enti, che provvedono alla esecuzione delle opere previste nel presente decreto, acconsentire che i contributi degli utenti, i quali ne facciano richiesta, siano in tutto o in parte corrisposti mediante prestazione di giornate di lavoro o di opere determinate. La tariffa per la conversione del tributo nelle prestazioni è deliberato dal consiglio comunale, e, dopo pubblicata per il tempo di 15 giorni nell'albo pretorio, approvata dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile.

Art. 9

1. Ogni uso, anche temporaneo, da cui deriva un consumo notevole delle strade vicinali soggette a pubblico transito costituisce obbligo a concorrere alla loro manutenzione, in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso rende necessaria.

2. La misura del concorso viene stabilita con il procedimento dell'art. 2; ed in caso di opposizione, mediante perizia a norma degli artt. 32 e seguenti della legge 25/06/1865 n. 2359, sulle espropriazioni, da promuoversi entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione di provvedimenti del consiglio comunale.

3. I concorsi non impugnati entro il termine utile e quelli stabiliti con la perizia di cui sopra, vengono riscossi nei modi e con i privilegi stabiliti nel primo comma dell'art. 8.

Art. 10

1. Sulle opere necessarie alle strade che interessino il territorio di più comuni, quando non sia possibile o conveniente di procedere alla esecuzione separata in ciascun territorio comunale, statuisce il comune ove scorre il maggior tratto di strada, sentito il parere degli altri interessati.

2. Per le strade che interessino comuni appartenenti a province diverse, l'approvazione di cui all'art. 4 capoverso è deferita, in caso di dissenso, al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11

1. Per le opere da farsi sulle strade vicinali soggette ad uso pubblico possono essere concessi sussidi governativi, non superiori al 15 per cento della spesa in base all'art. 321 della legge sulle opere pubbliche. Sarà tenuto conto dell'importanza delle opere, con preferenza per quelle da eseguire nelle località ove sia meno sviluppata la viabilità ordinaria.

Art. 12

1. Le casse di risparmio, i monti di pietà, le banche popolari e gli altri istituti di credito sono autorizzati in virtù del presente decreto, ove già non lo fossero dai rispettivi statuti, ad accordare mutui per le opere qui previste, accettando in garanzia le delegazioni sui contributi degli utenti, i concorsi e sussidi del comune e dello Stato.

2. Tale facoltà può essere esercitata dalle casse di risparmio ordinarie o dai monti di pietà entro i limiti stabiliti dai singoli statuti per gli impieghi sia in mutui o conti correnti ipotecari, sia in mutui a corpi morali.

Art. 13

1. L'approvazione definitiva delle opere qui previste produce ove occorra, gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 14

1. Ogni uso od occupazione di suolo che modifichi, anche temporaneamente, le condizioni del transito sulle strade vicinali, dovrà essere autorizzata dal consorzio, e per le strade soggette ad uso pubblico, anche dal consiglio comunale, o dal sindaco, secondo che si tratti di occupazione stabile, oppure temporanea, avuto specialmente riguardo alla migliore utilizzazione dei fondi e delle industrie, a cui la strada serve.

Art. 15

1. Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate.

2. Per le strade soggette ad uso pubblico, il sindaco dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza, o non si adempia entro il termine prefisso agli ordini ricevuti. La nota di spesa è resa esecutiva dal prefetto, sentiti gli interessati, ed è riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresì applicabili per queste strade gli artt. 374 a 377 della legge sulle opere pubbliche.

3. Per le strade non soggette ad uso pubblico il sindaco può solo provvedere quanto ne sia richiesto, e può autorizzare il consorzio ad eseguire i lavori di ripristino anche in pendenza di ricorsi.

Art. 16

1. Le deliberazioni dei consorzi debbono essere pubblicate e trasmesse al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto, ai sensi e per gli effetti degli

artt. 211 a 216, primo comma, della legge comunale e provinciale.

2. Quando i consorzi per le strade vicinali soggette all'uso pubblico, o i loro uffici, non adempiano gli obblighi ad essi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, il prefetto incarica il comune di provvedere, in sostituzione ed a spese degli inadempienti.

3. Salvo quanto è stabilito nel primo comma dell'articolo seguente, contro i provvedimenti del prefetto è aperto ad ogni interessato il ricorso a termini degli artt. 215 e 328 della legge comunale e provinciale.

Art. 17

1. Contro i provvedimenti dei consigli comunali non soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e contro quelli dei consorzi di strade vicinali d'uso pubblico, contro i provvedimenti presi dal sindaco a norma degli artt. 14 e 15 e contro l'ordine del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese disposte di ufficio, è aperto il ricorso alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; fermo restando, contro le decisioni di questa, il ricorso innanzi alla Sezione V del Consiglio di Stato.

2. Anche alla Sezione V è aperto il ricorso contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, riguardanti le strade vicinali soggette ad uso pubblico, e contro i provvedimenti presi dal Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 10, capoverso.

Art. 18

1. Quando nel procedimento di costituzione del consorzio di cui all'art. 2, o con le stesse forme, si dichiari che la strada vicinale è soggetta ad uso pubblico, l'azione giudiziaria per negare l'esistenza di questa servitù si prescrive, per i proprietari cui fu notificata la deliberazione del consiglio comunale, nel termine utile per il ricorso alla giunta provinciale amministrativa. L'azione giudiziaria non ha effetto sospensivo.

 

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