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D.M. 12/09/1925

Decreto Ministeriale 12/09/1925

Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.

I MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI PER LE COMUNICAZIONI E PER L'ECONOMIA NAZIONALE

- Visto il decreto ministeriale 30/06/1904 col quale venne approvato il regolamento per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi o liquefatti;

- Visti i decreti ministeriali 18/07/1906, 26/02/1907, 13/02/1909 e 15/11/1912, con i quali furono apportate alcune modifiche al suindicato regolamento;

-Ritenuta la necessità di adottare per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti di cui trattasi norme più rispondenti agli attuali bisogni sociali;

- Viste le proposte all'uopo presentate dall'apposita Commissione nominata con decreto ministeriale 25/06/1922;

-Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

-Sentito il Consiglio di Stato;

Decretano: E' approvato l'annesso regolamento per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti restando conseguentemente abrogata ogni altra norma in precedenza emanata in materia. Regolamento per le prove e per le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti. Generalità

Art. 1. Tutti i recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, oppure gas liquefatti, o soluzioni di gas dei quali sia impedita od ostacolata la libera evaporazione nell'atmosfera sono soggetti alle norme contenute nel presente regolamento, salvo le speciali condizioni richieste per i trasporti internazionali che non siano qui contemplati. Il presente regolamento non si applica ai recipienti che formano parte inte grante del materiale rotabile adibito al servizio ferroviario o tramviario per il quale è riservata al Ministero dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale per le ferrovie, tramvie ed automobili) facoltà, ove occorra, di dettare le disposizioni del caso, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

Art. 2 Le prove e le verifiche di cui agli articoli seguenti sono di spettanza del Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili; sono inoltre autorizzati ad eseguire le prove e verifiche stesse ed a rilasciare i relativi certificati di approvazione:

a) l'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato;

b) i laboratori per le prove dei materiali da costruzione presso le scuole d'in gegneria;

c) le associazioni utenti caldaie a vapore e gli Enti che il Ministero dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), sentita la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, riconoscerà idonei;

d) limitatamente ai recipienti di pertinenza delle rispettive Amministrazioni: i funzionari tecnici a ciò incaricati dal Ministero della guerra, dal Ministero della marina, dal Commissariato dell'aeronautica, dalle Ferrovie dello Stato e dalle Amministrazioni esercenti ferrovie e tramvie concesse all'industria privata all'uopo autorizzate dal suddetto Ispettorato su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi. Ogni prova o verifica di cui al presente regolamento deve essere personal- mente eseguita dal collaudatore incaricato appartenente agli Enti di cui sopra. Costruzione dei recipienti

Art. 3 I recipienti destinati a contenere gas compressi a pressioni di carica non superiori a kg 20 per cmq, nonchè quelli per gas liquefatti di cui la pressione di prova prescritta all'art. 14 non superi i kg 30 per cmq, e quelli destinati a con- tenere le soluzioni di ammoniaca o di acetilene, debbono essere in acciaio extradolce, se chiodati o saldati per bollitura (escluso ogni altro metodo); preferibilmente però saranno in acciaio di un sol pezzo senza saldatura longitudinale. Tali recipienti, se destinati a contenere gas compressi o liquefatti diversi dal- l'acetilene, dal cloro e dell'ammoniaca, possono anche essere in rame chiodati o saldati a forte; preferibilmente però saranno in un sol pezzo senza saldatura longitudinale.

Art. 4 I recipienti per gas compressi o liquefatti destinati a sopportare pressioni, rispettivamente di carica o di prova, superiori a quelle previste dall'articolo precedente, debbono essere di un sol pezzo senza saldatura longitudinale, in acciaio rispondente alle condizioni che seguono. Caratteristiche meccaniche dei materiali pei recipienti

Art. 5 Il materiale di cui risultano costituiti i recipienti sarà sottoposto alle seguenti prove meccaniche:

a) prove di trazione;

b) prove d'urto su barretta intagliate;

c) prove di appiattimento di anelli o piegamento di strisce. Le barrette per le prove di trazione verranno ricavate a freddo, nel senso longitudinale del corpo del recipiente, evitando qualsiasi operazione che possa incrudire o comunque danneggiare il materiale. Le barrette avranno un tratto centrale prismatico a sezione quadrangolare, avente per dimensioni: lo spessore della parete del recipiente, una larghezza di mm 10, ed una lunghezza pari a 11,3 F(essendo F l'area della sezione trasversale) più di 10 mm, per parte, e raccordato con archi circolari alle teste. Preferibilmente le teste di presa saranno forate per evitare lo spianamento della superficie curva trasversale che sarebbe necessario per la pre- sa con cunei. La resilienza sarà misurata con uno degli ordinari apparecchi per prova ad urto su barretta intagliata, purchè assicuri l'approssimazione dello 0,5%. Le barrette per le prove di resilienza saranno ricavate nel senso longitudinale del recipiente, avranno una lunghezza di 55 mm, uno spessore di 10 mm (o pari a quello della parete del recipiente stesso se questo è inferiore a 10 mm) ed una larghezza di mm 10; in mezzeria della provetta e normalmente alla larghezza sarà praticato un intaglio a fondo semicircolare con raggio di 1 mm e avente la profondità di un quinto della larghezza. L'intaglio potrà essere effettuato al trapano, alla fresatrice od alla limatrice, ma si dovrà con cura verificare, in tutti i casi, l'esattezza del raggio del fondo dell'intaglio, assicurandosi che non esistano in questo strie parallele alle ge( Ricerca full-text) neratrici dell'intaglio stesso. Gli spigoli degli appoggi, contro cui la barretta verrà esattamente appoggiata, saranno arrotondati con un raggio di 1 mm, e disteranno fra loro di mm

40. Lo spigolo del coltello producente l'urto sarà arrotondato con un raggio di 1 mm, e l'angolo fra le due faccie del coltello sarà di 30°. La velocità del coltello all'incidenza sarà non minore di 5 metri a secondo. La temperatura ambiente durante la prova dovrà essere non inferiore a 15°. Le prove di appiattimento di anelli consisteranno nel sottoporre a compressione graduale in direzione di un diametro anelli della larghezza di 30 mm, prelevati a freddo. La superficie esterna degli anelli dovrà essere compressa fra piani metallici moventisi parallelamente uno verso l'altro ed aventi superficie tali da coprire l'intero anello deformato, fino a produzione di fessurazione o a combaciamento delle superficie interne. La prova si effettuerà, sempre senza interposizione di alcuno spessore metallico, alla temperatura ambiente che non dovrà essere inferiore a 15°. Per le prove di piegamento si preleveranno a freddo, nel senso trasversale del corpo del recipiente, delle striscie della larghezza di mm 30 e della lunghezza di almeno mm 250; si procederà, alla temperatura ambiente, a un piegamento preliminare che verrà effettuato premendo gradualmente al centro della parte concava della provetta appoggiata alle estremità, con un mandrino a lembo arrotondato secondo un raggio non maggiore di tre volte lo spessore della striscia. Effettuato tale piegamento preliminare, il saggio verrà portato fra i piani di una pressa a movimento lento ed uniforme ed il piegamento sarà spinto fin a fessurazione o a combaciamento delle superficie affacciantisi del saggio medesimo. La superficie utile di detti piani sarà tale da coprire l'intero saggio quando la fessurazione o il combaciamento si verificheranno. La prova si effettuerà senza interposizione di alcuno spessore ed alla temperatura ambiente che non dovrà essere minore di 15°.

Art. 6 Il rame, quando venga impiegato per la confezione dei recipienti, dovrà presentare un carico di rottura alla trazione non inferiore a kg 21 per mmq ed una strizione non inferiore al 45%. Dovrà sopportare prove di appiattimento di anelli o piegamento a blocco senza manifestare fessurazioni o rotture. D.M. 12/09/1925 – Approvaz. regolam. prove e verifiche recipienti per trasporto ferroviario di gas.

Art. 7 I recipienti chiodati o saldati mediante bollitura dovranno risultare costituiti di acciaio extradolce, presentante una resistenza alla trazione da 38 a 45 kg/mmq pei chiodati e da 35 a 40 kg/mmq pei saldati, con contrazione di rottura rispettivamente dal 62 al 55 o dal 64 al 59%. Anelli o striscie trasversali debbono potersi appiattire a blocco fuori della linea della saldatura senza presentare fessurazioni. I detti tipi di acciaio debbono presentare una resilienza non inferiore a 10 kgm/cmq.

Art. 8 I recipienti di un sol pezzo senza saldatura longitudinale dovranno risultare costituiti di acciaio presentante alla prova alla trazione una strizione non minore del 25% e nella prova ad urto una resilienza non inferiore a kgm/cmq 4. Anelli o striscie della larghezza di 30 mm dovranno sopportare la prova di appiattimento e di piegatura. Avvenuto l'inizio della rottura, il pezzo verrà tolto dalla pressa e la luce libera massima più vicina alla rottura dovrà risultare non maggiore di sei volte lo spessore del raggio. Spessore dei recipienti

Art. 9 Lo spessore della parete dei recipienti dovrà essere tale che sotto la pressione di prova di cui all'art. 14 il cimento massimo unitario non abbia a superare nella zona più sollecitata i seguenti limiti: Recipienti di rame: Saldati 4 kg/mmq Chiodati o di un sol pezzo 5 “ Recipienti in acciaio: Saldati per bollitura 8 “ Chiodati 10 “ In un sol pezzo 2/3 del carico di snervamento Nei recipienti di acciaio non saranno ammessi spessori inferiori a mm 3. Pel calcolo del cimento massimo nella parte cilindrica è concesso l'uso della formula: p 1,3re 2 + 0,4ri 2 k = re 2

- ri 2 k = carico di sicurezza; re= raggio esterno; ri= raggio interno; p = pressione di prova. Dimensioni dei recipienti

Art. 10 I recipienti, salvo le eccezioni di cui sotto e quelle che possano essere ammesse dal Ministero dei lavori pubblici su conforme avviso della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dovranno avere capacità non maggiore di litri 80 ed altezza non superiore a m 2, computata questa dalla base del fondo del recipiente stesso alla sommità del collarino di innesto della valvola di chiusura. I recipienti suddetti presenteranno un dispositivo che concorra ad aumentare la stabilità loro quando essi sono posti verticalmente, e ne impedisca il rotolamento nella posizione orizzontale. Tale dispositivo può essere omesso per recipienti che vengono spediti in casse e per quelli stabilmente fissati a mezzi di trasporto. Recipienti di capacità maggiore potranno essere ammessi:

a) se fissati inamovibilmente ai mezzi di trasporto in maniera che non deb bano essere rimossi dalla loro sede neanche per il riempimento e il vuotamento;

b) se di pertinenza del regio esercito o della regia marina. Collaudo dei recipienti

Art. 11 Il fabbricante, per ottenere il collaudo dei recipienti, dovrà predisporre presso i suoi stabilimenti, ed a tutte sue spese, i mezzi adatti e presenterà apposita domanda ad uno degli Enti autorizzati di cui all'art. 2. Qualora intenda invece valersi di uno degli istituti degli Enti stessi, che sia particolarmente equipaggiato, restano a tutto suo carico, oltre le competenze peritali di cui appresso, gli indennizzi per l'esecuzione delle relative operazioni di fatica e per l'uso dei mezzi necessari, da liquidarsi su specifica del direttore dell'istituto. I recipienti debbono essere presentati al collaudatore in maniera che questi possa effettuare facilmente tutte le operazioni necessarie le quali consiste- ranno:

 

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