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C.M. LL.PP.. 24/02/1998 n. 105/UPP

CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Circ. 24 febbraio 1998 n. 105/UPP

Nota esplicativa al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997,

n. 99, recante “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature”. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997 n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1997, è stato approvato il regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.

L'art. 3 del decreto prevede che il gestore trasmetta annualmente, al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio, appositi rapporti recanti dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura, nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite, redatti secondo un formato unificato indicato nell'allegato del decreto medesimo.

Va rilevato che l'obbligo di presentazione dei dati vige indipendentemente dalla conclusione del processo di attuazione della legge n. 36/1994 per la singola realtà locale. D'altra parte, la norma transitoria inserita nell'art. 4 del decreto prescrive che la convenzione tra gli enti locali ed i soggetti gestori contenga specifiche indicazioni per adeguare le reti e gli impianti esistenti, ai fini della valutazione delle perdite in conformità alle prescrizioni del regolamento: ci si aspetta, pertanto, che l'integrale applicazione del decreto, su tutto il territorio nazionale, avvenga gradualmente nel tempo.

Alla scadenza del mese di febbraio, quindi, è previsto che tutti i soggetti gestori inviino i dati in loro possesso, in maniera più o meno esaustiva rispetto alle indicazioni regolamentari, in relazione al livello di organizzazione dei sistemi di monitoraggio delle reti e degli impianti, in particolare per ciò che concerne le perdite. È bene che in questa prima fase tutti i soggetti gestori, indipendentemente dalla loro natura, si impegnino a fornire i dati, nella maniera più disaggregata possibile, ricorrendo anche a "stime", laddove vi sia carenza di misure, facendone esplicita menzione nella documentazione trasmessa.

Per quanto sopra detto, fermo restando l'obbligo di trasmissione dei dati sul formato prescritto, per quelle gestioni organizzate sotto il profilo dell'impiantistica dedicata alla definizione delle dispersioni, è tuttavia opportuno che tutti gli altri soggetti gestori si impegnino, anche attraverso stime, a fornire i dati relativi all'acqua utilizzata ed immessa in rete, nonché ai valori delle perdite, presentati in maniera disaggregata, in modo da definire un primo bilancio idrico globale dell'intera rete, anche se come obbligata approssimazione.

A tal fine risulta necessario che siano comunicati almeno i seguenti dati, tra quelli indicati nel decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99:

Impianti di acquedotto: gg durata del periodo d'osservazione in giorni;

PR popolazione residente servita dalla rete di distribuzione; GF popolazione fluttuante in termini di presenza nel periodo di osserva

zione; L lunghezza complessiva della rete; A 02 volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente; A 07 volume prelevato da altri sistemi di acquedotto; A 08 volume consegnato ad altri sistemi di acquedotto; A 09 volume in ingresso alla distribuzione; A 10 volume misurato dell'acqua consegnata alle utenze; A 15 volume perduto nella distribuzione; A 17 volume perso in distribuzione; A 19 volume immesso nel sistema acquedottistico; A 20 volume fatturato; P 3 indice delle perdite in distribuzione; R 5 rapporto finanziario; I 1 indice lineare delle perdite totali; I 3 Indice lineare delle perdite in distribuzione.

Impianti di fognatura: gg durata del periodo di osservazione in giorni;

PR popolazione residente servita dalla rete di raccolta; GF popolazione fluttuante in termini di giorni di presenza nel periodo di

osservazione; L lunghezza complessiva della rete; F4 volume delle perdite e di eventuali apporti (contributo negativo) di ac

qua nelle reti di raccolta;

F 8 volume in entrata negli impianti di depurazione; F 10 volume in uscita dagli impianti di depurazione; F 12 volume di acqua consegnata per il riuso; F 13 volume di reflui liquidi consegnato complessivamente nell'ambiente; F 18 volume immesso nel sistema fognario; F 19 volume perso; F 20 volume fatturato per il servizio di fognatura; Q 3 indice delle perdite nella rete di raccolta; S 5 rapporto finanziario; J 1 indice lineare delle perdite totali; J 3 indice lineare delle perdite in raccolta. Per gli opportuni dettagli si rimanda alle indicazioni contenute nel citato regolamento. Si forniscono altresì le seguenti indicazioni in ordine ad alcune principali questioni ancora non chiarite:

1) i moduli (della forma indicata nel provvedimento o similare) vanno trasmessi tramite posta al seguente indirizzo: Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici - via Nomentana, 2, 00161 Roma, ovvero nel formato Excel al seguente indirizzo di posta elettronica: francesco.nola mailgw.llpp.it (accompagnando l'invio con una lettera contenente la stampa);

2) tali dati si riferiscono all'esercizio 1997;

3) in relazione al fatto che la gran parte dei dati in questione sono collegati ad elementi di bilancio, la cui presentazione avviene, generalmente, in data successiva (aprile-giugno), occorrerà fare impiego di dati di preconsuntivo, o comunque proveniente da altra misura o stima;

4) qualora, in sede di consuntivo 1997, si riscontrassero delle sensibili differenze nei dati rispetto a quelli comunicati entro la scadenza di febbraio, è data comunque facoltà di successiva rettifica (non oltre il mese di giugno). La validità dei contenuti della presente nota è limitata alla presentazione dei dati relativi all'annualità 1997. Si confida nella massima collaborazione, tenuto conto che i dati in argomento saranno trattati nel rispetto delle norme del segreto statistico e la loro raccolta è finalizzata in primo luogo per avviare autonome modalità di controllo di gestione da parte degli enti locali e degli stessi soggetti gestori.

 

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