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Titolo I
SVILUPPO ED EQUITÀ
Articolo 1.-
(Aiuto alla crescita economica (Ace)).
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del
Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione
sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per
ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con
debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai
fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società
e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo
corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le
disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti
commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato
testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente
alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante
applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui
al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello
esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni
anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari
pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di
compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di
applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto
dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei
periodi d’imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo
bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Rilevano come
variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a
riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli
acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di
aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire
dalla data del versamento; quelli derivanti dall’accantonamento di utili a
partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. I
decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono
verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera
incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone
fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di
contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un
beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso
provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva
specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Articolo 2. –
(Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani).
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso
in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta
regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis,
6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota
imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle
deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del
1997.
1-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi
dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,
4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono
soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte
le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile
nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte
le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile
nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Articolo 3. –
(Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo
di garanzia).
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse
disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati
dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all’articolo 32, comma 4,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n), è aggiunta la
seguente: «o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a
valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali
comunitari. Per le Regioni ricomprese nell’Obiettivo Convergenza e nel regime di
phasing in nell’Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del
Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all’Accordo
sull’attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L’esclusione
opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014.».
1-bis. L’esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis)
del comma 4 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta
dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti
definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di
compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo», ripartito tra le
singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali
2007-2013, tra programmi operativi regionali, così come stabilita dal Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del
13/7/2007. All’utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione
territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta
dell’Amministrazione interessata, sulla base dell’ordine cronologico delle
richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione
del fondo di cui al comma 2 si provvede con corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 400
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di
euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui
all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n.
143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio
statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del
titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all’articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di
credito all’esportazione. All’onere derivante dal presente comma in termini di
fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
Articolo 4. –
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e
per spese conseguenti a calamità naturali).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite
dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis »;
b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite
dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis »;
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente: «Art. 16-bis. –
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici). – 1. Dall’imposta lorda si
detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità
immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale
sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d)
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo
1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d)
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle
categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,
sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento
che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità,
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento
di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti
basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,
acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,
nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese
sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per
prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla
messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di
cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c)
e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di
un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume
in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante
nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l’importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in
ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire
della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della
professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione
spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli
immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di
pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in
tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso
accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In
caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione
materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale
è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di
detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.»;
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono
aggiunte le seguenti: «, e dell’articolo 16-bis)».
2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle
seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,
n. 122.
4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole
«31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012. Le
disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Ai relativi oneri
annui valutati in 6,58 milioni di euro per l’anno 2014 e in 2,75 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ». La detrazione prevista dall’articolo 16-bis
comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere
dal 1o gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1o
gennaio 2012.
Articolo 5. –
(Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefìci
assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito
disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi
componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare
dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la
capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la
componente patrimoniale sita sia in Italia che all’estero, al netto del debito
residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di
prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e
tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o
gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un
ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione
degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e
prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da
parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni
concesse. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall’applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e
degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità
attuative di tale riassegnazione.
Articolo 6. –
(Equo indennizzo e pensioni privilegiate).
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del
rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e
della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al
comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre,
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto
il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili
d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Articolo 6-bis.
– (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei
contratti di conto corrente e di apertura di credito).
1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 117 è
inserito il seguente:
«Art. 117-bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).
– 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a
carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata
dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre,
della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite
del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono
prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di
istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto,
commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello
sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto
stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la
nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può
prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano
analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in
relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la
commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2».
Titolo II
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE
Articolo 7. –
(Partecipazione italiana a banche e fondi).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti
all’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo
(BERS), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le
risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. Il Ministro dell’Economia e
delle Finanze è incaricato dell’esecuzione della presente disposizione e dei
rapporti da mantenere con l’amministrazione della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed
intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere
dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 56
dell’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive
modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla
partecipazione a Banche e Fondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642
milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726
milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle
Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle
disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’articolo. 7,
comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e
integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 26
milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni
di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella
pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Alla compensazione degli effetti
finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
Articolo 8. –
(Misure per la stabilità del sistema creditizio).
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744
concernente l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure
di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro
dell’economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere
la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da
tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si procede all’eventuale
proroga del predetto termine in conformità alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base
della valutazione da parte della Banca d’Italia dell’adeguatezza della
patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte
alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e
a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell’allegato allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Per tale finalità è
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I
predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per
essere destinati alla copertura dell’eventuale escussione delle suddette
garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell’articolo 26,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche
aventi sede legale in Italia.
6. L’ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitato a
quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a
medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L’insieme delle operazioni e i
loro effetti sull’economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze, con il supporto della Banca d’Italia,
anche al fine di verificare la necessità di prorogare l’efficacia delle
disposizioni di cui al comma 1 e l’esigenza di eventuali modifiche operative. I
risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali
necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative
ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca
d’Italia, presenta alla Commissione europea entro il 15 aprile 2012 un rapporto
sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle
emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo
devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto
né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare
nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il
Ministero dell’economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d’Italia,
può escludere la banca interessata dall’ammissione alla garanzia di cui al comma
1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è data
comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l’ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui
al presente articolo non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi
incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d’Italia effettua un
monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli
esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di
debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti
caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto, anche nell’ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno
durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o, a
partire dal 1o gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni
bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n.
130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione a
scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale
e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano
una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute
nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d’Italia n.
229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le
passività computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove
disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca
d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi
dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la
garanzia di cui al comma 1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale
dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo
Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di
cui al comma 1, derivanti dalle operazioni effettuate a partire dal 1o
gennaio 2012, sono così determinati:
a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti
percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto
fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap
(CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei
tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e
la mediana dell’indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello
stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli
spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri
dell’Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS
senior a 5 anni dell’Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della
lettera a), è computata per la metà;
c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel
caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di
A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un
rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un
rating inferiore a A- o prive di rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque
non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di
cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 è calcolata nel modo
seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie
esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana
degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che
terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per
un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in
paesi dell’area euro appartenenti alla medesima classe di rating del
debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread
sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi
banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell’area
dell’euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating
disponibile.
16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating
rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al
momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa
sulle passività emesse nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del
presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo
quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20
ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio
2010.
19. La commissione è applicata in ragione d’anno all’ammontare nominale dei
titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono
versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei
titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può
variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo
in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle
condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in
essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d’Italia e al
Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la
riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla
Banca d’Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l’altro, il
fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di
garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali
eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di
ammissione.
23. Ai fini dell’ammissione alla garanzia, la Banca d’Italia valuta
l’adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle obbligazioni
assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell’ultima segnalazione di
vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte
agli oneri delle passività garantite.
24. La Banca d’Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di
norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui
al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d’Italia comunica
inoltre:
a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi
dell’intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e
della sua patrimonializzazione;
b) l’ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di
terzo livello;
c) l’ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al
comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d’Italia, il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni
dalla ricezione della comunicazione della Banca d’Italia, in merito alla
richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle
richieste provenienti dal sistema, dell’andamento del mercato finanziario e
delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell’operazione,
nonché dell’insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il
Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla
Banca d’Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della
comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all’obbligazione garantita
presenta richiesta motivata d’intervento della garanzia al Dipartimento del
Tesoro e alla Banca d’Italia, allegando la relativa documentazione e indicando
gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede
l’intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma,
almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di
motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della
Banca d’Italia, l’ammissibilità della richiesta, autorizza l’intervento della
garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell’operazione. Qualora non
sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della
predetta autorizzazione, la Banca d’Italia effettua il pagamento a favore dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è
regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell’intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a
rimborsare all’erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al
tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare
un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della
Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e
integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non
oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sia stato adottato in
conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il
provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di
liquidità, la Banca d’Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra
natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha
effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua
prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in
deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all’articolo 3, comma
1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di
garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l’annotazione prevista
dall’articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica
l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La
disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di
garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italia stipulati entro la data del
31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi
forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione
(viability review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di
cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il
5 per cento delle passività totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di
euro. Il rapporto ha ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della
banca interessata, è redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla
Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato alla
Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi
forniti dalla Banca d’Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi
successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1,
l’ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a
ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Banca d’Italia, possono essere stabiliti eventuali
ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012,
la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca
d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per
fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance).
Agli eventuali oneri si provvede nell’ambito delle risorse e con le modalità di
cui al comma 4 del presente articolo.
Articolo 9. –
(Imposte differite attive).
1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole «dei soci» sono aggiunte le seguenti: «, o dei diversi
organi competenti per legge, »;
2) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Con decorrenza dal periodo
d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i
componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate
trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente comma;»
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
«56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in
bilancio relativa alle perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di
reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La
trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei
redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita
del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta
successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d’imposta rilevata
nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei
componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per
imposte anticipate trasformata in crediti d’imposta ai sensi del presente comma.
56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si
applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società
sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli
riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta
amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca
d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a
liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa,
evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta
l’intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56.
Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano
le disposizioni previste dall’articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono sostituite dalle parole
«ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le parole «rimborsabile
né» sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole «può essere ceduto ovvero» sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono aggiunte le seguenti: «,
ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto
dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.»;
4) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «L’eventuale credito che
residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del
presente comma è rimborsabile.»;
5) l’ultimo periodo è soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole «modalità di attuazione» sono
aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57».
Titolo III
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Capo I
MISURE PER L’EMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LA TRASPARENZA
FISCALE
Articolo 10. –
(Regime premiale per favorire la trasparenza).
1. Al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile, a
decorrere dal 1o gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività
artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con
le forme associative di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel
comma 2 del presente articolo, i seguenti benefìci:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte
dell’Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato
sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di
accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la
disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il
contribuente:
a) provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei
corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti
e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari
relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono
individuati i benefìci di cui al comma 1, lettere a), b) e
c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul
valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. In particolare, col
provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:
a) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate
delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della
dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate
del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento
periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale,
eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente
delle ulteriori informazioni necessarie;
c) soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA,
abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed
esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità
ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a)
e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefìci:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e
predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle
dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni
ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal
versamento dell’acconto ai fini IVA.
5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
dettate le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da
esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta
precedente a quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o
direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2
nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto
di avvalersi dei benefìci previsti dai commi precedenti e sono soggetti
all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I
soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con
un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefìci medesimi, ferma
restando l’applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale è
possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo
13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato
sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n.
146, che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari
o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di
accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la
disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di
almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a),
la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori
previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di
settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato
sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9,
l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità
operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su
tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano
anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe
tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che
dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione
degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla
lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti
prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis
e 7 del primo comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma
dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
12. Il comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter
della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al
presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con
lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con
riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle
successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle
annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal
previgente comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter
della legge 8 maggio 1998, n. 146.
13-bis. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui
al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un
ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di
rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno».
13-ter. Le dilazioni di cui all’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima
rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai
sensi dell’articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono
essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a
condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione
di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
13-quater. All’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della
riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto
dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea
agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso
dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente,
in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi
interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell’andamento delle
riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e
riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso,
garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a
carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante
parte del rimborso è a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. All’agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici
oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:
a) dell’ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di
provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze
sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente
rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure
attivate a carico del debitore;
c) le modalità di erogazione del rimborso»;
d) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
«7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il
rimborso di cui al comma 1»;
e) al comma 7-ter, le parole: «sono a carico dell’ente
creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento» sono
sostituite dalle seguenti: «le spese di cui al primo periodo sono a carico
dell’ente creditore».
13-quinquies. Il decreto di cui all’articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma
13-quater del presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1
del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono
adottati entro il 31 dicembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti
richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-septies. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater,
13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
13-octies. All’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2012».
13-novies. I termini previsti dall’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l’ulteriore proroga di
termini relativa al Ministero dell’economia e delle finanze, sono prorogati al
31 dicembre 2012.
13-decies. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono
soppressi;
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3,
ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e
l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto
quanto versato, è iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a
titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all’importo
della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo
non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
entro il termine di pagamento della rata successiva»;
c) al comma 5:
1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 4-bis»;
2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti: «o pagata in
ritardo»;
d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5».
13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si
applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13-duodecies. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 209, le parole: «dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e con gli enti pubblici nazionali» sono sostituite dalle seguenti:
«pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché con le amministrazioni autonome»;
b) il comma 214 è sostituito dal seguente:
«214. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli
obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al
comma 209».
13-terdecies. All’articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene
pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del
presente decreto, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale
interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il
corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è
rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso».
Articolo 11. –
(Emersione di base imponibile).
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri
di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero
è punito ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente
ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito
delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui
al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74.
2. A far corso dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono
obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni
che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione
relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché
l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I
dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria
prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le
associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di
cui al comma 2, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori
informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli
fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la
relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza
previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall’articolo 7, undicesimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni
comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del
precedente comma 2 sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione
con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del
Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti
a maggior rischio di evasione.
4-bis. L’Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una
relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione
dell’evasione a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da
2 a 4.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies
è abrogato.
6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo 83, comma 2,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, l’Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all’Agenzia delle
entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti
destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai
fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)
esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il
controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità
competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti
e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la
prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le
imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;»
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati.
8. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari» e le parole
«nonché ai relativi consigli tributari» sono soppresse, nel terzo comma le
parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio
tributario» sono soppresse, la parola «segnalano» è sostituita dalla seguente:
«segnala», e le parole «Ufficio delle imposte dirette» sono sostituite dalle
seguenti: «Agenzia delle entrate»;
b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio tributario» sono
soppresse, la parola: «comunicano» è sostituita dalla seguente: «comunica»;
c) all’ottavo comma le parole: «ed il consiglio tributario possono»
sono sostituite dalla seguente: «può»;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei consigli
tributari» sono soppresse.
9. All’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3
sono abrogati.
10. L’articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è
abrogato.
10-bis. All’articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013».
Articolo 11-bis.
– (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle
informazioni finanziarie).
1. L’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste
di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative
risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli
intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica,
previa consultazione dell’archivio dei rapporti di cui all’articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le
procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi
dell’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento
dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le
disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 12. –
(Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e
contrasto all’uso del contante).
1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui
all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel
comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012 ». Non costituisce infrazione la
violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6
dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo
introdotte dal presente comma.
1-bis. All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con
saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis,
è inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la
modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi
finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante
l’utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso
di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via
ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei
creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal
beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare
l’importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa
a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di
importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di
pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite
di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni
sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo
assoluto dall’imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate
ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla
società Poste Italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto
di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante,
fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche
normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula,
tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di
servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point
of Sale) a condizioni favorevoli.».
2-bis. Il termine di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, può
essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e per la semplificazione.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia,
l’Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita
convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto
corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della
convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto
corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Con la
medesima convenzione è stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da
applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli
sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della
carta.
4. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi
di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono
tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai
seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed
operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente
comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria
e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della
Commissione europea del 18 luglio 2011 sull’accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il
conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente
dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto
corrente sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Banca d’Italia.
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto
corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e
successive modificazioni.
9. L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di
servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le
imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole
generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti
effettuati con strumenti di pagamento elettronici, incluse le carte di
pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell’1,5 per
cento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca
d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta
l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di esito
positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così
definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la immediata
comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i
conseguenti controlli di natura fiscale».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORI ENTRATE
Articolo 13. –
(Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria).
1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del
territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni
che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale
propria è fissata al 2015.
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi
comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente
e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti
al 1o gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale
A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale
moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente
al 1o gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento
ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o
in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per
le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per
cento.
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione
dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel
rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria
per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si
applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino
anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché
dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base
di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo
Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal
presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate
dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al
periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia
di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1
e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1o gennaio
2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012». Al
comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai
commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le
parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai
fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla
«legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei
trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno
2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il
Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1o gennaio 2012, le seguenti
disposizioni:
a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e)
ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446;
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4
dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis
dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale
presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti
catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre
2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale
propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta
è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con
le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle parole:
«20 dicembre». All’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da
«differenziate» a «legge statale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressività». L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei
rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di
entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l’eventuale
prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze
del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al
presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del
bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo
27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni
ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione
di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di
cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di
cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627,4 milioni di euro, per
l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte le seguenti:
«nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4»;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni
recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2, nonché dal comma 10
dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n.23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei
saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della
prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e
2013.
21. Soppresso
Articolo 14. –
(Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni
del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai
comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui
territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo.
3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie
a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree
scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del
nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel
corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei
locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il
soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo
dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree
scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei
confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui
al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo
è pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano
d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano
inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali,
comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo
modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della
predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel
caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per
effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari
catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio
provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo
immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità
immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella
calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si
tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a
condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità
alla normativa vigente.
11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite
in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di
gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento
emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere
dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino
alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui al primo periodo
del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a
12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali
possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la
misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della
tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.
13-bis. A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In
caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le
somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio
statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella
misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in
misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche
in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero.
19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.
Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa,
in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di
effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,
nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all’ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla
maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la
disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento
del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità
competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od
aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le
modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori
a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore
al 100 per cento.
26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento
del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa
di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta
municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in
quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la
maggiorazione di cui al comma 13.
28. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo
19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale,
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento,
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo
del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è
determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma
12.
31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il
termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di
inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha
effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal
caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel
regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al
comune. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è
effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate
trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante
bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun
anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente,
richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed
aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento
alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a
presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla
dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la
sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un
minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per
cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui
al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si
applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento
circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla
normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo
concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1o gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale
sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza. All’articolo 195, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da «Ai
rifiuti assimilati» fino a «la predetta tariffazione».
47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è
abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente
articolo.
Articolo 14-bis.
– (Disposizioni in materia di riscossione dei comuni).
1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all’alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione spontanea delle
loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la
riscossione coattiva delle predette entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i
comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche
tributarie»;
2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi procedono in
gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai
sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono soppresse;
3) il numero 2) è abrogato;
b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono
soppresse.
Articolo 15. –
(Disposizioni in materia di accise).
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all’Allegato I del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per
mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all’allegato I del testo unico richiamato nel comma 1,
sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70
per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a),
e 2, non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è
rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo
periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei
soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Articolo 16. –
(Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei).
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale
della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per
ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1o maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in
concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di
stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di
seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12
metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14
metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64
metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12
metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari
mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di
Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad
altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di
servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui
servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in
un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed
utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di
assistenza sanitaria e pronto soccorso.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove
con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere
costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate
dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del
perfezionamento dell’atto.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la
lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la
misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a
titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa,
di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle
informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il
gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello
Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2
è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero
all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di
carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato
del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e
alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o
gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto
assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a
8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo
verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia
delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione
della violazione, per l’accertamento della stessa. Per l’accertamento, la
riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte
sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi
prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla
elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento
dell’imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le
controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di cui al
comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per
cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui
all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro
aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita
per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero
utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile, ed è corrisposta
all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione
della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del
certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad
un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al
comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in
corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta
è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo
degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato.
Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili
per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore
del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e
quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei
licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di
cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e
III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate
(OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation)
e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza
dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale
paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in
attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o
all’aviosoccorso.
14-bis. L’imposta di cui al comma 11 è applicata agli aeromobili non
immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio
italiano si protrae oltre quarantotto ore.
15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di
cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter. L’addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci
e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60,
al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di
costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e
quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, rispettivamente,
del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1o
gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata
l’aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior
gettito pari all’onere derivante dal presente comma.
Articolo 17. –
(Canone RAI).
1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa
dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale
alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini
dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché
gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di
approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della
verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.
Articolo 18. –
(Clausola di salvaguardia).
1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2
punti percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2013 continua ad
applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le
predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.».
b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter»
sono inserite le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la
parola: «adottati» è sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»; nel
medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché a
16.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «13.119 milioni di
euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2014».
Articolo 19. –
(Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli,
strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività
finanziarie e immobili detenuti all’estero).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai
seguenti:
Articolo della Tariffa
|
Indicazione degli atti soggetti all’imposta
|
Imposte dovute fisse
|
Imposte dovute proporzionali
|
13
|
2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai
clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e
rendiconti dei libretti di risparmio anche postali per ogni esemplare
con periodicità annuale:
a) se il cliente è persona fisica
b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica
|
euro 34,20
euro 100,00
|
|
|
2-ter. Le comunicazioni alla clientela relative
ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo
di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari:
per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza,
sul valore nominale o di rimborso.
|
|
1 per mille annuo per il 2012
1,5 per mille a decorrere dal 2013
|
2. La nota 3-bis all’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla
seguente:
«3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso
inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un
obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati
periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al
periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta
quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai
libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».
3. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione
relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali
fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni
caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un
obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o
alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel
corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo
rendicontato»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta è dovuta
nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all’anno 2012 nella misura
massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore
di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000 ».
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della
Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre
2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite
modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis
del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e
degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni, sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per
mille. Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella
misura del 10 e del 13,5 per mille.
7. L’imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell’eventuale imposta
di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 13 della
Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642.
8. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l’imposta di cui al
comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono
provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro
il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora
segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento è effettuato
secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle
attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all’Agenzia delle entrate i
contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta
con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti
contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
10. Per l’omesso versamento dell’imposta di cui al comma 6 si applica una
sanzione pari all’importo non versato.
11. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta di cui al comma 6 nonché
per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta
di bollo.
12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6
dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di
deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di
emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta
straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8
a 11.
13. A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili
situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 è il proprietario
dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta
è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali
si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
15. L’imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per
cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante
dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di
mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo
ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta
patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le
sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di
cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito
delle persone fisiche.
18. A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato.
19. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di
detenzione.
20. L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell’1 per mille
annuo per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore
delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato,
rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le
attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario
estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore
nominale o di rimborso.
21. Dall’imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo
ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta
patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le
sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di
cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito
delle persone fisiche.
23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque
che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il
termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di
riferimento.
24. All’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».
Articolo 20. –
(Riallineamento partecipazioni).
1. La disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2011. Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di
pari importo da versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.
1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche
alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e
in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1o dicembre 2011,
su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a
14 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.
Capo III
RIDUZIONI DI SPESA. COSTI DEGLI APPARATI
Articolo 21. –
(Soppressione enti e organismi).
1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del
sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché
al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel
settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dal 1o
gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’INPDAP e l’ENPALS
possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle
relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci
medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS. Conseguentemente la
dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente
alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni
soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi,
ivi incluse quelle di cui all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo
costituiscono eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti
soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale
dell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell’Istituto
incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale
di provenienza.
2-bis. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le
strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le
attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l’INPS
nei giudizi incardinati, relativi alle attività degli Enti soppressi, è
rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio
presso l’INPDAP e l’ENPALS.
3. L’Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi
da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti
soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di
cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all’incarico di componente del Collegio dei sindaci
dell’INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di
fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:
a) in considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, incrementano il
numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell’INPS; b) due posti
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti
in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze sono trasformati
in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza,
studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri
sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni
regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l’organizzazione dei
medesimi Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all’articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di
appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per
assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le
funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il
Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato di sei rappresentanti
secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’Inps
provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione
degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell’organizzazione
e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei
costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed agli Enti soppressi non
inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l’anno 2013 e
100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo
ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento all’entrata del bilancio statale, derivante dall’attuazione
delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza,
previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di
efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell’organizzazione
amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al
comma 8, il Presidente dell’INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è
differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica
l’attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell’economia e delle finanze
in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle
disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione
conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei
territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della
provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria
in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e
strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro
180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto al soggetto costituito o
individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle
competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con l’ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino
all’adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria
dell’Ente è assicurata dall’attuale gestione commissariale.
12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito,
sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le
funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale,
attribuite dall’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 al consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell’Oglio –
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera
regolatrice del lago d’Iseo e al consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como.
Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività
istituzionali fino all’avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un
commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell’economia e
delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con
funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio
del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell’opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell’Oglio – Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice
del lago d’Iseo e il consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como sono soppressi
e i relativi organi decadono. La denominazione «Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni: «Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio
dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell’opera regolatrice del lago d’Iseo» e «Consorzio dell’Adda – Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di
Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di
funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie
degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle
relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono
deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della
relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla medesima data,
e trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai
componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri
emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data
di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute
nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo
indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l’inquadramento previdenziale di
provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto
enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i
grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi
Consorzi.
13. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi
gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa
vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni
corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse
strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all’adozione dei predetti
decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente
soppresso, l’amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per
lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati
all’ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti
medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi
in carica alla data di cessazione dell’ente, corredati della relazione redatta
dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell’ente
medesimo e trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante al Ministero
dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al
comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti
di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi
spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente
sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni
incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle
unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli
enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni
facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate
mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo.
Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già
facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti
continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine
utilizzati.
19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in
materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che
vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è
soppressa.
ALLEGATO A
Ente soppresso
|
Amministrazione interessata
|
Ente incorporante
|
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in
materia di acqua
|
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare
|
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
|
Agenzia per la sicurezza nucleare
|
Ministero dello sviluppo economico
|
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
|
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale
|
Ministero dello sviluppo economico
|
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
|
20-bis. Con riguardo all’Agenzia per la sicurezza nucleare, in via
transitoria e fino all’adozione, di concerto anche con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla
contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di
indipendenza previste dall’Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo
all’ente soppresso sono attribuiti all’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA).
21. Dall’attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 22. –
(Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici).
1. Ai fini del monitoraggio della
spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità
giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a
carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a
trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione della spesa di
funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi
strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti
e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto
della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di
indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle
fiscali di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la
riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali,
negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto
previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con
riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque
denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall’entrata in vigore
del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo
dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo
successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. All’articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante
«Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali»,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole
«entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2012».
6. I commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
sostituiti dai seguenti:
«18. È istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata “ICE – Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”,
ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri
di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li
esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero
degli affari esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello
sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di
indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese
quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai
Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro
dell’economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente,
dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, della Confederazione generale dell’industria italiana, di R.ETE.
Imprese Italia e dell’Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all’ICE dalla normativa vigente e le inerenti
risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo
economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e
all’Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all’ICE per il
finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali
con l’estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l’internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico.
20. L’Agenzia opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani
nei mercati internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel
mondo. L’Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa
affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e
promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare,
della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle
imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie
attività, l’Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell’Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal
consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da
cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori
dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque
membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La
carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con
incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità
amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione
dell’Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed
un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli
affari esteri e dell’economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La
presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell’economia e
delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All’Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l’applicabilità
della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e
controllo della struttura dell’Agenzia. Formula proposte al consiglio di
amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo
approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,
relativi alle attività dell’Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità
istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento
della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di
similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono
coperti nell’ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo
periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5
dell’articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia delibera lo statuto, il
regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del
personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro
novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle
proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche
e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra
l’Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo
economico. Il personale dell’Agenzia all’estero – è individuato, sentito il
Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito
nell’ambito della dotazione organica di cui al comma 24 – e può essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le
procedure previste dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi
di accreditamento. Il funzionario responsabile dell’ufficio è accreditato presso
le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato
nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell’Agenzia
all’estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e
coordinamento dei capi missione in linea con le strategie di
internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis,
è trasferito all’Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal
personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale
locale, impiegato presso gli uffici all’estero del soppresso istituto con
rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l’ordinamento dello Stato estero, è attribuito all’Agenzia. I contratti di
lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine
dell’impiego del personale in questione nell’ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma
26-sexies, all’individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al
soppresso istituto, da trasferire all’Agenzia e al Ministero dello sviluppo
economico.
26-ter. A decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al
comma 19 è determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all’erogazione all’Agenzia
di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione
all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere
dall’anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese
di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un
apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della
medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di
promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può
essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell’Agenzia sono costituite, oltre che dai
contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall’Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento
e alle spese relative alle attività di promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse
finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e
26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico
determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal
Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero degli affari esteri
per quanto di competenza, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze,
l’Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo
in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo
economico, l’Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la
destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi
periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività
di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno
il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell’ultimo
triennio;
c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori
strategici e sull’assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e
dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e per la semplificazione, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
assicurando l’invarianza della spesa complessiva. L’eventuale trasferimento di
dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies,
lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo
economico e all’Agenzia di cui al comma 18 mantengono l’inquadramento
previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e
accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell’Agenzia,
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei
ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-novies. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia è
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,
con le modalità di cui all’articolo 12 della legge stessa.»
7. Fino alla piena operatività dell’Agenzia di cui al comma 18 dell’articolo
14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e,
comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui
al comma 26-bis del citato articolo 14, fermo restando quanto previsto
dal comma 26 del medesimo articolo, con uno o più decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e
26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque
spettanti al soppresso istituto, sono individuate le iniziative di promozione e
internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per
ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell’articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri
attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di
amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la
realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e
autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al
comma 7, la stipula dei contratti e l’autorizzazione dei pagamenti ai titolari
degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione
delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici
già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per
il soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in
servizio presso gli uffici all’estero del soppresso istituto alla data di
entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi
uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE
è assicurato dal collegio dei revisori dell’Istituto stesso.
9. Dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già
destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell’attività di promozione e di
sviluppo degli scambi commerciali con l’estero nonché le risorse per le spese di
funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
9-bis. Il comma 7 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è
sostituito dai seguenti:
«7. Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società
Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società
co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.
7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società
Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della
cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una
perizia effettuata da un collegio di tre esperti due dei quali nominati
rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente,
congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente».
Articolo 23. –
(Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle
Autorità indipendenti e delle Province).
1. Al fine di perseguire il
contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità
amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è
ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero
dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da quattro a due, escluso il
Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti
della medesima Autorità è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;
b) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;
c) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è ridotto da
cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto
da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto
da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il
Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto
da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso
il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il
Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già
nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l’ordinamento
preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la disposizione di cui al
comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso il
Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il
voto del Presidente vale doppio.
2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della
Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, al
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, nono comma, il primo periodo è soppresso;
b) all’articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole: «con non
meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
Commissione»;
c) all’articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le parole: «e con
non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;
d) all’articolo 2, quinto comma, le parole: «adottata con non meno
di quattro voti favorevoli» sono soppresse;
e) all’articolo 2, ottavo comma, il secondo periodo è soppresso.
2-ter. All’articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni occorrenti
per l’attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di
quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «con proprie
deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai commi terzo e quarto»;
b) al settimo comma, le parole: «con non meno di quattro voti
favorevoli» sono soppresse.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle
altre Autorità amministrative indipendenti di cui all’Elenco (ISTAT) previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono
essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia
affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui
all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici».
5. L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite
successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il
secondo comma dell’articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si
interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del
Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non
spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e
variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta
disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è
considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in
godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della
retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il
livellamento retributivo Italia – Europa prevista dall’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della
media dei trattamenti economici di cui all’articolo 1 del predetto decreto-legge
n. 98 del 2011, riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in corso
sulla base delle previsioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo
contenute nel Documento di economia e finanza, il Parlamento e il Governo,
ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative
idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 98 del 2011.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Composizione del Consiglio).
«Art. 2. – (Composizione del Consiglio). – 1. Il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle
categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantaquattro,
oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e
due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali
ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui tre in rappresentanza
dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori
autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;
c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati
dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e tre designati
dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.
2. L’assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti. »;
b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei
componenti»;
2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere b) e c)»;
c) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei
rappresentanti»;
2) il comma 10 è soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all’articolo 2 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal
comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di
continuità nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina
dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle
categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In
sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonché l’assegnazione dei
resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti
criteri:
a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il
quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore
rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro individuati secondo i criteri di cui al comma 9, ha scadenza
coincidente con quella dell’attuale consiliatura relativa al quinquennio
2010-2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le
disposizioni degli articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986.
12. All’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è
soppresso il terzo periodo.
13. Dall’applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di
coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il
Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti
dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le
modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre
2012.
17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i
suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al
comma 16.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con
propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai
Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente
alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano
acquisite dalle Regioni, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni
da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con
legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono
altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per
l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime
risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi
della provincia.
20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre
2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l’articolo 141 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli
organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre
2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al
primo periodo e al secondo periodo, si procede all’elezione dei nuovi organi
provinciali di cui ai commi 16 e 17.
20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti
alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano
applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di
specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza della spesa.
22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di
un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente
onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o
gettone di presenza con esclusione dei comuni di cui all’articolo 2, comma 186,
lettera b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni.
Articolo 23-bis.
– (Compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal
Ministero dell’economia e delle finanze).
1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate,
direttamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate
per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per
ciascuna fascia è determinato il compenso massimo al quale i consigli di
amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri
oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
L’individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà
essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni
specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di
inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede a
rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l’importo
massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del
codice civile, possono includere una componente variabile che non può risultare
inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura
proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e
specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione.
L’assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sensi
dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di
amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato
per la società controllante dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui al predetto comma 1 e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
princìpi di oggettività e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti.
Articolo 23-ter.
– (Disposizioni in materia di trattamenti economici).
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo
di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni
nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in
regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto
legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini
dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere
computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico
del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi
conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento
economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo
o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le
autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione
o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle
spese, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1, possono essere previste deroghe motivate
per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un
limite massimo per i rimborsi spese.
4. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al presente
articolo sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato.
Capo IV
RIDUZIONI DI SPESA. PENSIONI
Articolo 24. –
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici).
1. Le disposizioni del presente
articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e
con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del
sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti princìpi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con
abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più
deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di
funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di
anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue
il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere
all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1o
gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,
maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei
requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis
e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base
dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis,
17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme
esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di
vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti
dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,
dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di
settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti
dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle
disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo
di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1o
gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a
11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21,
primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una
convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al
trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori
dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1o gennaio 2012 i
requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti
nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata
a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito
anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1o gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66 anni a decorrere
dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è
liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o
gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a
66 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di
cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico
di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in
66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in
presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al
1o gennaio 1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo
soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL
operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo
soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte
l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età
anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima
effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso
alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è
incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico
dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un’età minima di
accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza
utile del pensionamento dall’anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti
dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al
citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019,
al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno
2021, un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non
inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L’articolo
5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è abrogato.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire
dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai
requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta
maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni
e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti
nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese
per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota
di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il
1o gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto
all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per
ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero
di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al
1o gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al
compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che
risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di
contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione
risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da
rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno
sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni
della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui
si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale
stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per
l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché
al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole «e all’articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le
seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica»;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i
requisiti di età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di
anzianità contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla
fine, la parola «anagrafici».
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a
quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono aggiornati con
cadenza biennale secondo le modalità previste dall’articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima
data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell’articolo 12
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,
devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di
accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari
di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro
la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale
secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino
al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento
della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre
2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6
agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l’istituto dell’esonero si
considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato
emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del citato decreto-legge
n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui
alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in
leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero
dal servizio.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la
determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse
predeterminate in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per
l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per
l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli Enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui
alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate
dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci
previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito del predetto limite
numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne
ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato
dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12,
comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta
fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i
requisiti dal 1o gennaio 2012 trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12.
15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore
privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di
almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il
trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non
inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia
oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con
un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre
2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano
un’età anagrafica di almeno 60 anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11
della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo 1, comma 15,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento triennale del
coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta
legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all’articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito
con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2013 lo stesso coefficiente
di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70.
Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita
nell’ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto
adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente
indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare
di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione
di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso,
con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura
di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo
che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai
sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70
anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità
temporale della procedura di cui all’articolo 1, comma 11 della citata legge 8
agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all’adeguamento
dei requisiti di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1o
gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la
possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente
articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a
norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’articolo 1 del
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti:
«2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli
anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2011»;
- al comma 4, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2012» e le
parole: «con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età
anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti
previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti
previsti dalla Tabella B»;
- al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009
al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
«6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1o
gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di
cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per
coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi
all’anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per
coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni
lavorativi all’anno da 72 a 77.»
- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e
6-bis».
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare
applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1o
gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come
modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni
e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi
di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui
all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da
emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità
ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale
istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,
e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio
2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono soppresse.
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dal 1o gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei
requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.
Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto
successivamente al 1o gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è
istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati
delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei
medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del
contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente
decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di
pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime
dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al
contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento
minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A
seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici,
il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà
complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei
lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS
sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di
0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti,
mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente
decreto.
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario
delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano,
nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno
2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa
per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco
temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai
predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla
ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza
l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei
pensionati nella misura dell’1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo
INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre
volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente comma,
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è
abrogato.
26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma
788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un
Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini
quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è
finanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l’anno
2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le
modalità istitutive del predetto Fondo.
27-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l’anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di
enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti
nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità
finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico
determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal
presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita
individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo
restando il rispetto del principio dell’adeguatezza della prestazione
pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e
compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012,
eventuali forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore
delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della
previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente,
unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma
coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò
concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza
obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività
di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore
della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la
consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità
dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione
dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della Costituzione. A dette
iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a
legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un
tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della
formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma
1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente
euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui
all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del
reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni
caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli
amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge
23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano
con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è
sorto a decorrere dal 1o gennaio 2011.
31-bis. Al comma 22-bis dell’articolo 18 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e
al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».
Capo V
MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 25. –
(Riduzione del debito pubblico).
1. Una quota dei proventi di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle
finanze, è versata all’entrata del bilancio dello stato per essere destinata al
Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1,
della legge 27 ottobre 1993, n. 462.
1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi
necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, di
cui all’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, in misura pari all’importo di 2,5 milioni di euro,
come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della
Camera dei deputati il 25 agosto 2011, sono destinate al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Articolo 26. –
(Prescrizione anticipata delle lire in circolazione).
1. In deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96,
e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in
lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza
immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Articolo 27. –
(Dismissioni immobili).
1. Dopo l’articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 è inserito il seguente articolo:
«Art. 33-bis.
(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili
pubblici).
1. Per la valorizzazione,
trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di
proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti
vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche
demaniali, il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio
promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative idonee per la
costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società,
consorzi o fondi immobiliari.
2. L’avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al
presente articolo è promosso dall’Agenzia del demanio ed è preceduto dalle
attività di cui al comma 4 dell’articolo 3 ter del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per
l’acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte
delle Amministrazioni preposte alla tutela, l’Agenzia del demanio procede alla
convocazione di una conferenza dei servizi di cui all’articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i
criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione
degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano
entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive
costituiscono intesa preventiva all’avvio delle iniziative. In caso di mancata
espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata
inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme
societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero
dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso
in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di
finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L’Agenzia del demanio
individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti
privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attività
relative all’attuazione del presente articolo, può avvalersi di soggetti
specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o
di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente
comma dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le
iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte
dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità previste dall’articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze –
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e
da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche
per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione
delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell’iniziativa,
prevedendo l’attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i
soggetti partecipanti
5. Il trasferimento alle società o l’inclusione nelle iniziative
concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni
demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi
generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se
costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la
disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare.
6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente
articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all’articolo 2, comma 488,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. I commi 1 e 2 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
così sostituiti:
“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché
di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi,
con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel
quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato
individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio
tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto
delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si
esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione
da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La
deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica
dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni
d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l’eventuale
equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale
variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per
la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa
approvano procedure di copianificazione per l’eventuale verifica di conformità
agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il
procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione
comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente
comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3
della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale
strategica”.»
2. Dopo l’articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto
il seguente articolo:
«Art. 3-ter.
(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici).
1. L’attività dei Comuni,
Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini
dell’attuazione del presente articolo, si ispira ai princìpi di cooperazione
istituzionale e di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante
intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di sedi
stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l’armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di
pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché
per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale
e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della Giunta regionale,
d’intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove, anche tramite la
sottoscrizione di uno o più protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di “programmi unitari di
valorizzazione territoriale” per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione
degli immobili di proprietà della Regione stessa, della Provincia e dei comuni e
di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di
immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione
di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali
programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano più Enti
territoriali, il potere d’impulso può essere assunto dall’Organo di governo di
detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad
immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello
Stato, il potere d’impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 3 del
presente decreto, dal Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del
demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il
Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché di leale
collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al
comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti,
con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili
coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di
valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo il
Ministero dell’economia e finanze – Agenzia del demanio e le strutture tecniche
della Regione e degli enti locali interessati possono individuare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le
risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di
sviluppo nell’ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale,
eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche
nelle forme di cui all’articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono
finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati
dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei princìpi
generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei
predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con
la programmazione economica che possa costituire, nell’ambito del contesto
economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni
di servizi pubblici locali e di quelle relative all’abitare. Restano esclusi dai
programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dal presente
articolo, i beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto
ministeriale richiamato al comma 5 bis dell’articolo 5 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione e permuta già avviati e
quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i
soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l’applicazione della
presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e
urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma
2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’Organo di governo preposto,
promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base alla relativa
legge regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del
territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al
quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli
enti proprietari, che sono interessati all’attuazione del programma.
7. Nell’ambito dell’accordo di programma di cui al comma 6, può
essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota
compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili
valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell’ente
locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto
del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro
valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa,
all’Amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non
superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per
l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che
il concessionario o il locatario corrisponde all’atto del rilascio o
dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per
l’attribuzione di tali importi è definita nell’accordo stesso, in modo
commisurato alla complessità dell’intervento e alla riduzione dei tempi del
procedimento e tali importi sono finalizzati all’applicazione dei commi da 138 a
150 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi
sono versati all’Ente territoriale direttamente al momento dell’alienazione
degli immobili valorizzati.
8. L’accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120
giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare
eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma,
anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e
delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad
attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalità di superamento delle
criticità, anche tramite l’adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra
modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l’accordo non sia concluso entro il
termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le
procedure di cui al comma 7 dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato
dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni
viene ripresentato nell’ambito del procedimento di conclusione dell’accordo di
programma. La ratifica dell’accordo di programma da parte dell’Amministrazione
comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l’efficacia di cui al
comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province e i comuni,
ovvero l’Amministrazione promuovente per l’attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di
cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei
commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche per supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione
territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei
beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria e
attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione
delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale si esprimono nell’ambito dell’accordo di cui al comma
6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti
nell’accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può
avocare a sé la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un
termine non superiore a 30 giorni per l’emanazione dei pareri, resi ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali
adeguamenti o prescrizioni per l’attuazione del programma unitario di
valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per
l’ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua
competenza.
11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile
avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all’articolo 58 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli
studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, l’Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con
la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili di
gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del
demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del
patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili
confiscati alla criminalità organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all’ultimo periodo del comma 2, per
la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso
Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei comuni, provvede alla
individuazione delle ipotesi di destinazioni d’uso da attribuire agli immobili
stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e
urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della
Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione
regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le
procedure di cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo
degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello
Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l’Agenzia del demanio, per
quanto di sua competenza, l’utilizzo dello strumento della concessione di
valorizzazione di cui all’articolo 3-bis. L’utilizzo deve avvenire nel
rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati
gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel
predetto articolo 3-bis, è rimessa al Comune, per la durata della
concessione stessa, un’aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il
concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi
al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell’ambito degli
interventi previsti per la concessione dell’immobile possono essere concordati
con l’Amministrazione comunale l’eventuale esecuzione di opere di
riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni
stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle
attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.».
3. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le
parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti parole «e agricoli,
anche su segnalazione dei soggetti interessati,»
3-bis. All’articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai sensi del
presente articolo»
3-ter. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, è aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei terreni da porre a base
delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di
valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.»
3-quater. All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su richiesta
dei soggetti interessati»
3-quinquies. All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite dalle seguenti:
«a vocazione agricola e agricoli»
4. All’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole
«c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne
persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette
amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i
predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni
responsabilità e onere. A decorrere dal 1o gennaio 2011, è nullo ogni
contratto di locazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio, fatta
eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza
dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle
finanze l’importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate
dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.» sono
sostituite dalle seguenti:
«c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza,
ancorché sottoscritti dall’Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla
osta alla stipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la
protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i
contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed
assumono ogni responsabilità e onere per l’uso e la custodia degli immobili
assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare
all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l’avvenuta
sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia
copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.».
5. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «1 gennaio 2012» sono soppresse e
sostituite dalle seguenti «1 gennaio 2013»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti dalla
normativa vigente,» sono inserite le seguenti «dandone comunicazione,
limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia del demanio che ne assicurerà la
copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli
stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.»
c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e
straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite le seguenti
parole «può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne
appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di
cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre,
l’Agenzia del demanio può avvalersi».
6. Il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole «nonché agli alloggi di cui al comma 442» sono
soppresse.
7. All’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre
1990, n. 396, le parole «nonché definire organicamente il piano di
localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e
degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di
riutilizzazione dei beni pubblici» sono soppresse.
7-bis. Il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell’articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204,
è soppressa la lettera h).
8. All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85:
sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del presente decreto»;
le parole «entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti parole: «presentazione della domanda di trasferimento».
9. Per fronteggiare l’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari
presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare
beni immobili statali, comunque in uso all’Amministrazione della giustizia,
suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e
privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da
edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli
immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i
soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella lista
delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e
dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del
demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello
Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile.
10. Per le finalità di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate
le esigenze dell’Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all’interno
del cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e
da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a società partecipata al 100% dal
Ministero dell’economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza,
ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti
di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l’approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove
infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti
urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 può convocare una o
più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi
dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la
partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni
interessate.
13. Gli immobili realizzati all’esito delle procedure previste dal presente
articolo sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso
all’Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o
dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del
Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione,
secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal Ministero
della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia
del Demanio, e/o dell’Agenzia del Territorio e/o della centrale di committenza
di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di
dismissione è effettuata con decreto del Ministero della giustizia, previo
parere di congruità emesso dall’Agenzia del Demanio, che tiene conto della
valorizzazione dell’immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e
le attività culturali l’elenco degli immobili da valorizzare e dismettere,
insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in
ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli
indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di
interesse storico-artistico, l’accertamento della relativa condizione
costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 del citato codice. Le
approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o
negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza. Qualora entro il
termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le
approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono
acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e
seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal
Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del demanio, ed entrano a far parte
del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l’approvazione della valorizzazione degli immobili
individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, la
centrale di committenza di cui al comma 11 può convocare una o più conferenze di
servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli
enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della
giustizia. L’approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di
carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta,
esclusivamente in favore dell’Amministrazione statale, sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota
del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società
indicata nel comma 11, in virtù del presente articolo sono posti a carico dei
soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o
dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova realizzazione,
devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione.
Devono altresì essere previste forme di penalità a carico dei medesimi soggetti
per la realizzazione di opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessità di procedere in via urgente
all’acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le
conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 12 e 13, lettera e),
sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi
di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine
di trenta giorni dal loro avvio. Ove l’accordo di programma comporti variazione
degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro quindici giorni dall’approvazione dell’accordo, decorsi
i quali l’accordo stesso si intende comunque ratificato.
17. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti
norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da
9 a 16.
Capo VI
CONCORSO ALLA MANOVRA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Articolo 28. –
(Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese).
1. All’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento»,
sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si
applica a decorrere dall’anno di imposta 2011.
2. L’aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall’articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n.
42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di
euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d’Aosta e
Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a
decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di
euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27,
l’importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media
degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione
Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale
per effetto del comma 2.
4. All’articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole
«entro il termine di trenta mesi stabilito per l’emanazione dei decreti
legislativi di cui all’articolo 2» sono soppresse.
5. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 77-quater,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla
rideterminazione dell’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini
della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione.
6. All’articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno
dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse
corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli
adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione
delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono
l’erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto
anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.».
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell’articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13, del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450
milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23, del medesimo decreto
legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415
milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla
distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria sperimentale di cui
all’articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell’articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, è soppresso.
11-bis. Il comma 5 dell’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, è abrogato. Le misure di cui all’articolo 1, comma 12, periodi dal
terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive
modificazioni, si applicano nell’intero territorio nazionale.
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza
pubblica è avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.
11-quater. All’articolo 76, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, le parole: «40%» sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
Capo VII
ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESE
Articolo 29. –
(Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di
committenza nazionale e interventi per l’editoria).
1. Le amministrazioni pubbliche
centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai
sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo
comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e
garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi
compresi quelli previsti dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre
2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono
avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di
committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro la
fine dell’anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla
gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1o gennaio
2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della
contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse,
nonché risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le
esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle
aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all’innovazione
tecnologica del settore, a contenere l’aumento del costo delle materie prime,
all’informatizzazione della rete distributiva.
3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni
di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 «Regolazioni contabili ed
altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale» della missione «Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, è destinato al sostegno delle attività
e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative, informative ed editoriali di cui all’articolo 16 della legge 23
febbraio 2001, n. 38.
Articolo 29-bis.
– (Introduzione dell’impiego di software libero negli uffici pubblici
per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione).
1. La lettera d) del
comma 1 dell’articolo 68 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:
«d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla
categoria del software libero o a codice sorgente aperto;».
Capo VIII
ESIGENZE INDIFFERIBILI
Articolo 30. –
(Esigenze indifferibili).
1. All’articolo 33, comma 18,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite
dalle parole «31 dicembre 2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle
parole «1.400 milioni».
2. Per l’anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario,
al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da
parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell’ambito delle risorse destinate
al trasporto pubblico locale di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo
restando l’esigenza di applicazione a decorrere dall’anno 2012 di misure di
efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l’articolo 1, comma 6, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.
3. Il fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è
incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. A
decorrere dall’anno 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al
gettito derivante dalle accise di cui all’articolo 15 del presente decreto;
l’aliquota della compartecipazione è stabilita entro il 30 settembre 2012 con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed alle
entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell’articolo 8,
comma 4».
b) all’articolo 8, il comma 4 è abrogato;
c) all’articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere dall’anno
2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2013».
3-bis. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, dopo le parole: «e gli altri enti locali» sono aggiunte le
seguenti: «; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il
trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle
acque protette della laguna di Venezia».
3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o più regolamenti
adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del titolo
I del libro sesto del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale navigante, anche ai fini
dell’istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto
pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
delimitando l’ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al
trasporto pubblico locale lagunare.
3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, è emanata
la normativa tecnica per la progettazione e la costruzione delle unità navali
adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
3-quinquies. Per i trasporti pubblici non di linea per via d’acqua
con riferimento alla laguna di Venezia si intendono quelli disciplinati dalla
vigente legislazione regionale.
4. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n.
165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è
incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui
all’articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementata di 57
milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF).
5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari
per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Governo dà attuazione all’atto di indirizzo approvato dalle
Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell’articolo 2,
comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,
adotta gli atti necessari all’erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell’articolo 33, comma
3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell’ambito della procedura ivi
prevista, e riferisce alle Camere in merito all’attuazione del presente comma.
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle
fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione
delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro
dell’unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000
euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il
funzionamento dell’Accademia dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione
della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere
dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia
della Crusca.
7. All’onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a due
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante utilizzo
di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse
aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75, destinate alla spesa di parte corrente.
8. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i princìpi di
efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una
crescente domanda culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore tale da
renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e
sull’economia del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2
del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall’articolo 24, comma 2, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attività culturali
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8-bis e
8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all’articolo 1,
commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalità
sopra evidenziate, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato
per gli anni 2012 e 2013 all’assunzione di personale, anche dirigenziale,
mediante l’utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle
ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle
facoltà assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013,
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per
il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e
nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a
tempo indeterminato di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività
culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche
attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo
l’ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da
ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando
in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La
graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati
di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle
singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la
collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno
concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività
di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le
attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle
finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni
effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
8-bis. All’elenco 3, allegato all’articolo 33, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
«Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati
alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del
bilancio comunale, di cui all’articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
Interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione».
8-ter. All’articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole: «32,4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «47,2
milioni di euro».
8-quater. Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l’anno 2012, la somma
aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del presente
articolo è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA
Capo I
LIBERALIZZAZIONI
Articolo 31. –
(Esercizi commerciali).
1. In materia di esercizi
commerciali, all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole
«dell’esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte».
2. Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di
concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi,
costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura
di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti
territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi
alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente
urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 32. –
(Farmacie).
1. In materia di vendita dei
farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione
superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come
individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere
venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10,
lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e successive modificazioni, e di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli
somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l’Agenzia
italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono
assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario
nazionale.
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del
farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente
aggiornabile, dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali
permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita
negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto
previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto
delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di
garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non
addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese
di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una
ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle
condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni
in materia.
4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti
sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché
gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano
praticati a tutti gli acquirenti.
Articolo 33. –
(Soppressione di limitazioni all’esercizio di attività professionali).
1. Il comma 2 dell’articolo 10
della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
«2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il
comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in
contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g),
sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere
le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del
comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400” ».
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis.
All’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a
tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà
essere complessivamente superiore a diciotto mesi” ».
2. All’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente
superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio
non potrà essere superiore a diciotto mesi».
Capo II
CONCORRENZA
Articolo 34. –
(Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli
ex-ante).
1. Le disposizioni previste dal
presente articolo sono adottate ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere
e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un
livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul
territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di
libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze
imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con
l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del
principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di
una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una
determinata area;
b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi
deputate all’esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi
oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune
categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione
di taluni prodotti;
e) la limitazione dell’esercizio di una attività economica
attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all’operatore;
f) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di
beni o servizi.
g) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all’attività svolta.
4. L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa
autorizzazione l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato
sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante
e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalità.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere
parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla
ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di
proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono
restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti
per l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione
all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite
autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo
controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le
responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio
dell’attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai princìpi e alle
regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le
professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea,
i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno).
Articolo 35. –
(Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287,
dopo l’articolo 21, è aggiunto il seguente:
«21-bis – (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato
sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza). –
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in
giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i
provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a
tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme
a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un
parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni
riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni
successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite
l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui
al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
Articolo 36. –
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del
credito e finanziari).
1. È vietato ai titolari di
cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari
di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito,
assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o
gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese
o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi
dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi
mercati del prodotto e geografici.
2-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche
incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso
inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è
dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del
divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall’Autorità di
vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare
l’opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Articolo 36-bis. – (Ulteriori disposizioni in
materia di tutela della concorrenza nel settore del credito).
1. All’articolo 21 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca,
di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della
stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una
polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».
Articolo 37. –
(Liberalizzazione del settore dei trasporti).
1. Il Governo, con uno o più
regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una
compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione nel settore dei trasporti
e dell’accesso alle relative infrastrutture.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle seguenti
norme generali:
a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l’Autorità
che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
b) attribuire all’Autorità di cui alla lettera a) le
seguenti funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle
infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità
urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di
concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la
fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei
pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento ai costi e
l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio
pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto
connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di
trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare.
3. Nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente
articolo, l’Autorità individuata ai sensi del medesimo comma:
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche
competenti all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più
efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che può rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle
imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la
separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all’amministrazione competente la sospensione, la
decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei
contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste
dall’ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l’esibizione
dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da
qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti
di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla
regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato,
può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale,
ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli;
delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto
apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di
regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a
regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui
intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e le imprese
propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può
rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza
accertare l’infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di
fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle
parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al
fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti
temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli
utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli
qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a
regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per
la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti
amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata nei casi
di inosservanza dei criteri per la formazione e l’aggiornamento di tariffe,
canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo,
comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e
per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di
servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all’accesso alle
reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità,
nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per
cento del fatturato dell’impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le
informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in
modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano
in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera
f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa
interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel
presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei
settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di
vigilanza, controllo e sanzione nell’ambito dei rapporti con le imprese di
trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e
standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Restano altresì ferme e
possono essere contestualmente esercitate le competenze dell’Autorità garante
della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti
legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98.
5. L’Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più
opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere
evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte
ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo
resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal
presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come
segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per
l’Autorità individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e
dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato
derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio.
Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla
ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si
conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato. Ai fini
dell’esercizio delle competenze previste dal presente articolo l’Autorità
provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente.
Capo III
MISURE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
Articolo 38. –
(Misure in materia di politica industriale).
1. All’articolo 1, comma 355,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «e per i quali sussiste apposito stanziamento di
bilancio» sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente lettera: «c-quater)
iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito dei progetti
di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma 842, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.»
Articolo 39. –
(Misure per le micro, piccole e medie imprese).
1. In materia di fondo di garanzia
a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia
possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a
favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all’80 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie
a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio
nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa
comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e
controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite è
regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di
imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione
finanziaria ammessa all’intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura
dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere
definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello
Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3. L’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma
1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni
finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e
i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore [all'80] per
cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non
superiori a [cinquecentomila] euro d’importo massimo garantito per singola
impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l può essere concessa, a titolo
oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da
banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità
di concessione, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle
disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio
derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello
Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può
essere modificata la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia dovute
dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse
tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello
Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono
definite le modalità e le condizioni per l’eventuale cessione a terzi e la
controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le
cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei
confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell’articolo 13 del dl. 30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono
partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o
limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti
pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno
della metà più uno dei voti esercitabili nell’assemblea e la nomina dei
componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione
strategica sia riservata all’assemblea.
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota
delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e
medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del
microcredito di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, sentito l’Ente nazionale per il microcredito,
sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le
tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di
selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo
da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della
garanzia di cui al presente periodo. L’Ente nazionale per il microcredito
stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed
europee, per l’incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per
le microimprese o per l’istituzione di fondi di riserva separati presso il
medesimo Fondo.
Articolo 40. –
(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).
1. Il comma 3 dell’articolo 109
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di
cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi
di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone
alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono
apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole
«persona giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole
«identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole «identificata o
identificabile».
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la
persona giuridica, l’ente o l’associazione» sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.
3. Allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di
rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell’articolo 5 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente comma:
«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al
precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad
eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al
rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui
sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della
stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento
d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata
prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso.»
4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del
registro dei lavoratori, al comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «entro il
giorno 16», sono sostituire con le seguenti: «entro la fine».
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell’articolo 242 del decreto legislativo
3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso
di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente,
che presentino particolari complessità a causa della natura della
contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o
dell’estensione dell’area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può
essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali
successive.» Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo n. 152
del 2006, le parole: «con attività in esercizio» sono soppresse ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Possono essere altresì autorizzati interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o
completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate
misure di prevenzione dei rischi».
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione,
il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997,
n. 406 – Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle
strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di
registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai
consumatori finali, all’articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto
legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole «o per gli utenti» sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per
talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore,
trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura,
podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a
rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono
trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi
al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro
punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di
registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di
comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione
ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto
di cui all’articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e
conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così
come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività
di cui al presente comma.
9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del
conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali
previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100,
comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono sostituite da un’apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per
i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento
degli interventi e delle attività cui i benefìci si riferiscono. Il Ministero
per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli
articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni.
9-bis. All’articolo 27 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo,
quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di
ramo d’azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami
d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del
settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari».
9-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre
2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non
revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l’agevolazione è
rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato.
Capo IV
MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
Articolo 41. –
(Misure per le opere di interesse strategico).
1. Fatte salve le priorità già
deliberate in sede Cipe, all’articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai
seguenti:
«1-bis. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di
finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, l’elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei
seguenti criteri generali:
a) coerenza con l’integrazione con le reti europee e territoriali;
b) stato di avanzamento dell’iter procedurale;
c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell’elenco di cui al comma
1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale
privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari
per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al
presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i
soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto
secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa
vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche
avvalendosi del supporto dell’Unità tecnica di finanza di progetto di cui
all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il
soggetto di cui all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica
l’adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di
bancabilità dell’opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il
termine è prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate
con i tempi sopra indicati.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 169 è inserito il seguente:
«Art. 169-bis. – (Approvazione unica progetto preliminare). – 1.
Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può
valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell’articolo
165, ai fini dell’approvazione unica dello stesso, assicurando l’integrale
copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della
finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve
indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell’efficacia della
delibera e del finanziamento, per l’approvazione del progetto definitivo. In
caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti
dell’articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il
Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano
rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute
approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del
progettista prevista dall’art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del
progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto
delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative
rilevanti ai sensi dell’articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il
superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del
progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle
amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le
ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di
ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine
perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche
amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto
definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle
caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede
di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la
compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso
in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il
progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.
4. L’approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al
comma 1, comporta gli effetti dell’articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera. Per quanto riguarda l’avvio del procedimento di
dichiarazione di pubblica utilità si applica l’articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all’articolo 170, comma 3, per l’indicazione
delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è pari a
quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto
di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti
gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti
dell’articolo 170, commi 4 e 5.»;
b) all’articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è
inserita la seguente:
«f-ter) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo
accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di
intesa.».
3. All’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n.
350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui
al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna
definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse
strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data
di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e
166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di
criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei
Ministri per le conseguenti determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla
realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente
ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del
Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta
in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non
consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo
preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di
un terzo.
5-bis. L’articolo 175 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 175. – (Finanza di progetto) – 1. Il Ministero
pubblica nel sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in
quella dell’Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma
di cui all’articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori
intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal
presente articolo. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura,
l’ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono
ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Ai fini dell’inserimento dell’intervento nella lista, i soggetti
aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero che ne cura
l’istruttoria secondo quanto previsto dall’articolo 161, comma 1-quater.
Il Ministero sottopone lo studio di fattibiltà al CIPE, che si esprime con la
partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome
eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra
l’altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere
disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute
disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli
interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui
diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di
fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello
studio di fattibilità.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall’articolo 177, deve
specificare che:
a) le offerte
devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto
nell’allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche
le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi
dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere
e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale; una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo
153, comma 9, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di
uno o più istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende
l’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice
civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore
dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di
gara;
b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai
sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo
schema di convenzione e al piano economico-finanziario, da esso presentati, le
modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto
preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente
aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di
quest’ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte
del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha
facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione,
entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a
quest’ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una
sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi
dell’articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto
dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE;
c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai
sensi della lettera b), ai fini dell’aggiudicazione definitiva della
concessione, deve dare adeguato conto dell’integrale copertura finanziaria
dell’investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di
credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario
correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente
adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall’articolo 177, il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver
luogo anche in presenza di una sola offerta. L’esame delle offerte è esteso agli
aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui
all’articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L’offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel
bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell’offerta.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura
di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai
sensi dell’articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto
preliminare con lo studio di impatto ambientale e con quanto necessario alle
predette procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell’articolo 165,
comma 4, è approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. La
mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina
alcun diritto in capo all’offerente con riguardo alle prestazioni e alle
attività già svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede all’aggiudicazione e alla
stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al
comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario definitivo, dell’importo
delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta e al rimborso dei
costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti
dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13. È facoltà dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 20,
presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla
realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161,
non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini
dell’inserimento dell’intervento nella lista di cui al predetto comma 1, il
soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero il quale,
svolta l’istruttoria ai sensi dell’articolo 161, comma 1-quater, lo
sottopone al CIPE per l’approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
L’inserimento dell’intervento nella lista non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli
interventi proposti.
14. I soggetti di cui all’articolo 153, comma 20, possono presentare
al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture
inserite nel programma di cui all’articolo 161, non presenti nella lista di cui
al comma 1. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la
proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico,
prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente
comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma
5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di
cui all’articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l’indicazione del
contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano
economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la
predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può
superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento. La proposta è corredata
dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’articolo
153, comma 20, dalla cauzione di cui all’articolo 75 e dall’impegno a prestare
una cauzione nella misura dell’importo di cui all’articolo 153, comma 9, terzo
periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove
necessario, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione
urbanistica, ai sensi dell’articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il
proponente a integrare la proposta con la documentazione necessaria alle
predette procedure. La proposta è rimessa dal soggetto aggiudicatore al
Ministero, che ne cura l’istruttoria ai sensi dell’articolo 165, comma 4. Il
progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il
soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla
proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte
del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la
denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma
1 ed è posta a base di gara per l’affidamento di una concessione ai sensi
dell’articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa
alla gara il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all’articolo 75.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 153,
comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Se il promotore non risulta
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario,
dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei
limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario è
tenuto agli adempimenti previsti dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo
periodo».
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si
applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 175 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data.
Articolo 42. –
(Misure per l’attrazione di capitali privati).
1. All’articolo 143 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza
economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella
convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di
godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la
cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico
finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all’approvazione del
progetto ai sensi dell’articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che
determinano l’equilibrio economico finanziario della concessione.».
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: «La
gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via
anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della
concessione e da ricomprendere nella stessa.»;
b) all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: «gestione funzionale
ed economica» sono inserite le seguenti: «eventualmente estesa, anche in via
anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e
direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere
nella stessa»;
c) all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche un prezzo» sono
inserite le seguenti: «nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed
economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di concessione
i cui bandi con cui si indìce una gara siano pubblicati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rientro
del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario del Piano Economico
Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di
euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.»
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di concessione
i cui bandi con cui si indìce una gara siano pubblicati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli
5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le
modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate
all’esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve
tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi
costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e
della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di
società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da
obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che
investano nelle predette categorie di titoli.
8. All’articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le
parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,», sono inserite le
seguenti parole: «nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria
metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali
e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)».
9. Nell’Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al
numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività e le attività
culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo 1965, n. 340»
nonché «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8». Le somme elargite da
soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini
istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate
all’erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del
Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli
corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi
capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate
per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
9-bis. All’alinea del comma 1 dell’articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, le parole: «infrastrutture autostradali» sono sostituite
dalle seguenti: «infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere
regionale,».
Articolo 43. –
(Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre
misure).
1. Gli aggiornamenti o le
revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano
degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della
finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta
trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le
variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta
trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, i cui
schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta
trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47.
5. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive
modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di
sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le
procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del medesimo decreto. A
tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi
della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i
soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di
concessioni di cui all’articolo 253, comma 25, del predetto decreto
legislativo».
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere
civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti,
accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per
la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione
del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore
vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari
ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le
caratteristiche dimensionali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31
dicembre 2012, in ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle
verifiche di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe
per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei
concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d’intesa con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine
di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi
dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di
ostruzione degli organi di scarico, siano necessari e urgenti l’adozione di
interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le
regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe
per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico
e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati
nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il
materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da
grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell’invaso
ai sensi dell’articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012 e ad attuare gli interventi
individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni
dall’approvazione del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni,
decorrenti dall’avvio degli invasi sperimentali di cui all’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, i
concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il
piano di manutenzione dell’impianto di ritenuta di cui all’articolo 93, comma 5,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l’approvazione e
l’inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l’esercizio e la
manutenzione della diga.
11. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 4-bis,
della legge 1o agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti
la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31
dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed
adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di
manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di
sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell’ingegnere
designato responsabile ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l’esercizio e la
manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d’intesa con il
Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per
l’individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare
i documenti di protezione civile per le finalità di gestione del rischio
idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonché della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i
gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati
idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate
e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri
sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in
caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell’ambito
dell’attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni può
disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le
progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui
all’articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo
di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate
antecedentemente all’entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza
prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie
degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i
richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da dighe sono tenuti a
presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della
normativa sopra indicata».
Articolo 44. –
(Disposizioni in materia di appalti pubblici).
1. Al fine di garantire la piena
salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure
di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella
misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta
comunque disciplinata:
a) dall’articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87,
commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
2. L’articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, è abrogato.
3. L’articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi
contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla
predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 132, comma
3, e dell’articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo
vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell’eventuale
superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v),
del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a
varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge.
4. All’articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle Regioni» fino a:
«gestori di opere interferenti», sono sostituite dalle seguenti: «pervenuti al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r),
numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis),
lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere
i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono
pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.».
5. All’articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore alle
soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo
28» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 100.000
euro». L’articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato.
6. All’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso di fallimento
dell’appaltatore», sono aggiunte le seguenti: «o di liquidazione coatta e
concordato preventivo dello stesso» e, dopo le parole «ai sensi degli art. 135 e
136», sono aggiunte le seguenti: «o di recesso dal contratto ai sensi
dell’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252».
7. All’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il
comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese,
le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente,
suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese
quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse
opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento
delle piccole e medie imprese.».
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:
«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo
superiore a 20 milioni di euro).
1. Per i lavori di
importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la
procedura ristretta di cui all’art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano
nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione
preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.
b) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88; 95; 96;» sono
inserite le seguenti: «112-bis;».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi
o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 44-bis.
– (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute).
1. Ai sensi del presente articolo, per «opera
pubblica incompiuta» si intende l’opera che non è stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell’impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un’opera non
rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto
esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettività.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito
l’elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.
4. L’elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale
mediante l’istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali
competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell’elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita
contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale,
all’interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di
determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro
riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può
essere adibita ogni singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione
dell’elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei
criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte
nell’elenco-anagrafe tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, ed
evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto
delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.
Articolo 45. –
(Disposizioni in materia edilizia).
1. All’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione
dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di
cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da
quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.»;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate.
3. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:
«Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
4. All’articolo 4, comma 2, del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, le parole:
«Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Articolo 46. –
(Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale).
1. Al fine di promuovere la
realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro
portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che
intervengono, attraverso atti d’intesa e di coordinamento con le regioni, le
province ed i comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture
ferroviarie.
2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto
previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e
senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all’adeguamento dei
piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che,
conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d’uso delle
aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il
servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale
dell’amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di
riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 47. –
(Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie).
1. All’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, le parole: «ferroviarie e stradali» sono sostituite
dalle seguenti: «ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse
strategico».
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le
somme previste per l’anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.
Articolo 48. –
(Clausola di finalizzazione).
1. Le maggiori entrate erariali
derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per un periodo di
cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce
della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,
sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso
separata contabilizzazione.
1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14
e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione
statuaria previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42, e
successive modificazioni, sono definiti le modalità di applicazione e gli
effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 49. –
(Norma di copertura).
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all’articolo 1,
all’articolo 2, all’articolo 3, comma 4, all’articolo 4, all’articolo 8, comma
4, all’articolo 9, all’articolo 13, commi 13 e 20, all’articolo 15, all’articolo
16, comma 1, all’articolo 18, comma 1, lettera b), all’articolo 20,
all’articolo 21, comma 5, all’articolo 24, comma 27, all’articolo 30, commi 1 e
3 e all’articolo 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro
per l’anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l’anno 2013, a 12.669,333
milioni di euro per l’anno 2014, a 13.048,628 milioni di euro per l’anno 2015, a
14.330,928 milioni di euro per l’anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per
l’anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l’anno 2018, a 14.466,128 milioni
di euro per l’anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l’anno 2020, a
15.090,728 milioni di euro per l’anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per
l’anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATO 1
Tabella A – Contributo di solidarietà
Anzianità contributive al 31/12/1995
|
da 5 a fino a 15 anni
|
oltre 15 fino a 25 anni
|
Oltre 25 anni
|
Pensionati |
Ex Fondo trasporti
|
0,3%
|
0,6%
|
1,0%
|
Ex Fondo elettrici
|
0,3%
|
0,6%
|
1,0%
|
Ex Fondo telefonici
|
0,3%
|
0,6%
|
1,0%
|
Ex Inpdai
|
0,3%
|
0,6%
|
1,0%
|
Fondo volo
|
0,3%
|
0,6%
|
1,0%
|
Lavoratori |
Ex Fondo trasporti
|
0,5%
|
0,5%
|
0,5%
|
Ex Fondo elettrici
|
0,5%
|
0,5%
|
0,5%
|
Ex Fondo telefonici
|
0,5%
|
0,5%
|
0,5%
|
Ex Inpdai
|
0,5%
|
0,5%
|
0,5%
|
Fondo volo
|
0,5%
|
0,5%
|
0,5%
|
|
Tabella B
Aliquote di finanziamento
anno
|
Zona normale
|
Zona svantaggiata
|
Maggiore di 21 anni
|
Minore di 21 anni
|
Maggiore di 21 anni
|
Minore di 21 anni
|
2012
|
21,6%
|
19,4%
|
18,7%
|
15,0%
|
2013
|
22,0%
|
20,2%
|
19,6%
|
16,5%
|
2014
|
22,4%
|
21,0%
|
20,5%
|
18,0%
|
2015
|
22,8%
|
21,8%
|
21,4%
|
19,5%
|
2016
|
23,2%
|
22,6%
|
22,3%
|
21,0%
|
2017
|
23,6%
|
23,4%
|
23,2%
|
22,5%
|
dal 2018
|
24,0%
|
24,0%
|
24,0%
|
24,0%
|
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Tabella C
Aliquote di computo
Anni
|
Aliquota di computo
|
2012
|
21,6%
|
2013
|
22,0%
|
2014
|
22,4%
|
2015
|
22,8%
|
2016
|
23,2%
|
2017
|
23,6%
|
dal 2018
|
24,0%
|
|
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